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Conto Termico 3.0, scopri i vantaggi per le aziende
11 novembre 2025  |  a cura di Industriale Viessmann
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Conto Termico 3.0, scopri i vantaggi per le aziende

11 novembre 2025
Agevolazioni Fiscali Efficientamento, Agevolazioni fiscali

La nuova versione del Conto Termico è entrata nel vivo. Scopri nella nostra Guida quali interventi possono realizzare le imprese per efficientare gli edifici e installare fonti rinnovabili sfruttando il contributo del GSE.


INDICE:

Il nuovo Conto Termico entrerà in vigore a Natale

Conto Termico, cosa è e come funziona

Le novità della versione 3.0

Chi sono i soggetti ammessi al Conto Termico

Le novità più importanti per le imprese

Quanto rimborsa il Conto termico

Quanto rimborsa il Conto Termico per il fotovoltaico

Interventi per l’efficientamento energetico

Interventi per la produzione di energia termica rinnovabile

Quali edifici rientrano nel settore commerciale

Come si accede al Conto Termico 3.0


Il nuovo Conto Termico entrerà in vigore a Natale

Dopo un lungo iter, il nuovo Conto Termico sta per entrare nel vivo. Il 26 settembre 2025, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Conto Termico 3.0, datato 7 agosto. Entrerà in vigore dopo il 25 dicembre, ossia 90 giorni dopo la sua pubblicazione, e il GSE avrà ulteriori 60 giorni di tempo per emanare le regole applicative e rendere operativo il portale su cui caricare le pratiche. A conti fatti, la piena operatività del nuovo incentivo per le rinnovabili termiche e l’efficienza energetica è prevista verso la fine di febbraio 2026.

Vale però la pena di considerare da subito le importanti novità che contiene la nuova versione del Conto Termico, novità che sono particolarmente interessanti per le imprese.

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Conto Termico, cosa è e come funziona

Il Conto Termico è un sistema di incentivazione statale gestito dal GSE (Gestore dei Servizi energetici) che favorisce interventi su edifici esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante e accatastato nei registri regionali, finalizzati a due distinte finalità:

  • interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;

  • interventi di piccole dimensioni per l’efficientamento energetico.

Si tratta di un incentivo economico erogato come contributo diretto al beneficiario dopo la realizzazione dell’intervento, con tempi di riscossione abbastanza brevi per quanto riguarda la prima rata.

Dal suo debutto avvenuto con decreto ministeriale del 28/12/2012, il Conto Termico ha subìto le prime modifiche nel 2016 con la versione 2.0. Ora il nuovo aggiornamento ha l’obiettivo di accelerare la decarbonizzazione nel settore civile, in linea con gli obiettivi stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

Lo Stato mette a disposizione ogni anno 900 milioni di euro, dei quali 400 sono riservati alle pubbliche amministrazioni e 500 ai soggetti privati (di questi 150 milioni sono destinati alle imprese). È previsto uno stanziamento di 20 milioni di euro dedicato specificamente a coprire i costi sostenuti per la redazione di diagnosi energetiche preliminari.

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Le novità della versione 3.0

La nuova versione 3.0 del Conto Termico, che riguarda gli incentivi per gli impianti con potenza termica inferiore a 2 MW, ha esteso la tipologia di beneficiari e di edifici coinvolti (ora non più solo residenziali o delle pubbliche amministrazioni, ma anche appartenenti al settore definito “commerciale”) e insieme ha ampliato il ventaglio di interventi incentivabili.

Tra questi, ora figura l’installazione del fotovoltaico, anche con accumulo, e delle infrastrutture per la ricarica di auto elettriche, ma solo a determinate condizioni tra le quali l’installazione contestuale di una pompa di calore (lo vediamo più avanti).

Inoltre, sono stati alzati i massimali di spesa per ciascuna tecnologia per adeguarli alle quotazioni di mercato.

 

Centrale Termica

 

Chi sono i soggetti ammessi al Conto Termico

Riduzione delle emissioni di CO2

Oltre ai soggetti privati (imprese e cittadini) e alle Pubbliche Amministrazioni, il Conto Termico ora riguarda anche gli enti del terzo settore (assimilabili alla PA), le configurazioni di autoconsumo collettivo e le comunità energetiche rinnovabili.

Riepilogando, quindi, al nuovo Conto Termico 3.0 possono accedere:

  • soggetti privati per interventi su edifici residenziali o appartenenti all’ambito terziario (persone fisiche, imprese di qualsiasi settore e forma giuridica, condomìni);

  • Pubbliche amministrazioni o soggetti ad esse assimilati, compresi enti del terzo settore se non svolgono attività di carattere economico;

  • Configurazioni di autoconsumo collettivo e Comunità energetiche rinnovabili.

L’incentivo può essere richiesto direttamente oppure tramite una Esco (Energy Service Company) certificata secondo la norma UNI CEI 11352.

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Le novità più importanti per le imprese

Il nuovo Conto Termico allarga gli incentivi anche agli impianti fotovoltaici e alle pompe di calore relativamente a edifici non residenziali. Per un’impresa, significa poter riqualificare completamente la climatizzazione degli immobili (dai capannoni alle fabbriche, dai magazzini agli uffici), installando sistemi ad alta efficienza e basati su fonti rinnovabili, utilizzando il fotovoltaico per alimentare le stesse pompe di calore: di fatto, si accede a una climatizzazione sostenibile, con costi di esercizio molto bassi, finanziata in parte dall’incentivo statale.

Attenzione: per gli interventi di efficienza energetica effettuati dalle imprese sono ammessi esclusivamente gli incentivi in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% (che sale al 20% nel caso di multi-intervento). Per attestare il risparmio energetico è necessaria una doppia dichiarazione asseverata (APE) ante e post-intervento da parte di un tecnico abilitato.

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Quanto rimborsa il Conto termico

L’incentivo viene erogato in 2 o 5 rate annuali costanti e cambia in funzione della tipologia di intervento e della tecnologia installata. Può variare dal 20% al massimo del 65% dei costi ammissibili (ossia i costi complessivi sostenuti) oppure fino al 100% per gli interventi realizzati su edifici pubblici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, sulle scuole pubbliche e sugli edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale.

Relativamente all’efficientamento energetico l’intensità degli incentivi erogati alle imprese non può superare il 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento (30% nel caso di multi-intervento), ma per le piccole e per le medie imprese queste percentuali possono essere aumentate, rispettivamente, del 20% e del 10%.

Per quanto riguarda gli interventi per produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza, invece, l’intensità degli incentivi non può superare il 45% dei costi ammissibili. L’intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali (arrivando così al 65%) per le piccole imprese e di dieci punti percentuali per le medie imprese;

Ricordiamo che il Conto Termico 3.0 ha rivalutato in maniera significativa i massimali di spesa ammissibili e i valori massimi dell’incentivo.

Currency symbols on human hand. Money making and wealth

 

Quanto rimborsa il Conto Termico per il fotovoltaico

Per l’installazione di un impianto fotovoltaico (sempre che sia “trainato” dall’installazione di una pompa di calore) il nuovo Conto termico riconosce il 20% del costo massimo ammissibile che varia in funzione della potenza dell’impianto, secondo questo schema: 

  • fino a 20 kW → 1.500 €/kW

  • da 20 kW a 200 kW → 1.200 €/kW

  • da 200 kW a 600 kW → 1.100 €/kW

  • da 600 kW a 1.000 kW → 1.050 €/kW

Per i sistemi di accumulo, invece, il costo massimo ammissibile è di 1.000 €/kWh

Sono previsti incrementi dell’incentivo se i moduli e/o i componenti sono prodotti negli Stati membri dell’UE (art. 12 D.L. 181/2023), in questo modo:

+5%: moduli prodotti negli Stati membri dell’UE con efficienza a livello di modulo almeno pari a 21,5%;

+10%: moduli con celle e moduli prodotti negli Stati membri dell’UE con efficienza a livello di cella pari almeno a 23,5%;

+15%: moduli prodotti negli Stati membri dell’UE, composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, con efficienza di cella almeno pari a 24%.

Fotovoltaico aziendale

Interventi per l’efficientamento energetico

Le amministrazioni pubbliche, le cooperative sociali, le cooperative di abitanti e anche i soggetti privati (ma in questo caso solo relativamente a edifici non residenziali del settore definito “terziario”) sono incentivabili interventi per l'incremento dell'efficienza energetica di edifici esistenti. In particolare, sono ammesse le seguenti spese (in grassetto segnaliamo le novità):

  • isolamento termico superfici opache, anche con installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata;

  • sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni;

  • trasformazione degli edifici esistenti in nZEB (Nearly Zero Energy Building);

  • sostituzione di sistemi di illuminazione con tecnologie efficienti;

  • installazione di tecnologie di building automation degli impianti termici ed elettrici, compresi sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;

  • installazione di impianti fotovoltaici da 2 kW a 1 MW in autoconsumo e del relativo sistema di accumulo presso l’edificio o nelle relative pertinenze, ma solo se contestualmente si sostituiscono vecchi impianti di climatizzazione con impianti dotati di pompe di calore elettriche. In altri termini, un sistema integrato pompa di calore e fotovoltaico può beneficiare di incentivi, ma non il solo fotovoltaico a sé stante;

  • installazione di infrastrutture per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperte al pubblico, sempre a condizione che si sostituisca l’impianto di climatizzazione con impianti dotati di pompe di calore.

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Interventi per la produzione di energia termica rinnovabile

Gli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili possono essere effettuati da tutti i soggetti che hanno diritto all’incentivo, su edifici pubblici, residenziali e non residenziali.  Ecco l’elenco della versione 3.0:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione, anche combinati con la produzione di acqua calda sanitaria, con impianti a pompa di calore aria-acqua, acqua-acqua o geotermiche (con sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica superiore a 200 kW);

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ibridi factory made oppure sistemi bivalenti (dove i generatori di calore sono combinati nel momento dell’installazione) o, ancora, con una pompa di calore “add on” a integrazione di una caldaia a condensazione esistente (con sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica superiore a 200 kW); questa è una importante novità della nuova versione che permette di riqualificare un impianto senza sostituirlo completamente;

  • installazione di generatori a biomassa in sostituzione di: impianti di climatizzazione invernale, di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali o di impianti per la produzione di energia termica per processi produttivi o per l’immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento;

  • installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, per la produzione di energia termica per processi produttivi, per immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento;

  • sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;

  • sostituzione totale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili.

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Quali edifici rientrano nel settore commerciale

Il settore definito “commerciale” nel Decreto Conto Termico 3.0 è in realtà molto ampio, comprendendo una larga maggioranza delle categorie catastali, escludendo il settore residenziale. La definizione avviene sulla base della categoria catastale dell’immobile e, in particolare, sono ammesse: le categorie A/10 (uffici e studi privati), Gruppo B (case di cura, ospedali, poliambulatori senza fine di lucro, scuole, uffici pubblici, biblioteche, musei, ecc.), Gruppo C (negozi, magazzini e depositi, laboratori.) ad esclusione di C/6 e C/7, Gruppo D (fabbriche e capannoni, alberghi e pensioni, teatri, cinema, case di cura, fabbricati e locali per esercizi sportivi, ecc.) ad esclusione di D/9, Gruppo E ad esclusione di E/2, E/4, E/6.

 

Come si accede al Conto Termico 3.0

L’incentivo può essere richiesto direttamente oppure attraverso una Esco (Energy Service Company) o una configurazione di autoconsumo della quale si è membri.

Se si procede con il meccanismo di accesso diretto, la richiesta sul Portaltermico del GSE deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di fine lavori. Precedentemente, con le vecchie versioni del Conto Termico, il limite era invece di 60 giorni. La novità introdotta fornisce più tempo ai soggetti interessati per preparare la documentazione necessaria.

La PA, invece, può presentare domanda a preventivo tramite prenotazione prima della realizzazione dei lavori, ricevendo un acconto che sarà saldato alla loro conclusione.

Per i soggetti privati l’incentivo avverrà in un'unica rata se l'ammontare complessivo risulta inferiore o uguale a 15.000 euro (in precedenza il limite era di 5.000 euro).

Le richieste di incentivo presentate al GSE prima dell'entrata in vigore del Conto Termico 3.0 restano nel perimetro della versione 2.0, anche se i lavori non sono ancora stati ultimati

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