La legge di Bilancio 2026 ha cambiato le regole degli incentivi di Industria 4.0 e Industria 5.0. Dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali e per gli impianti a fonti rinnovabili si passa all’ iperammortamento che sostituisce il credito di imposta. Ecco tutto quello che devi sapere.
Dal 2026 cambiano le regole per le principali agevolazioni destinate all’innovazione in beni strumentali e in efficienza energetica delle imprese. Stiamo parlando degli incentivi di Industria 4.0 e Industria 5.0 che proseguiranno fino al 2028, ma con regole diverse rispetto a quelle degli ultimi anni. Dopo molta attesa circa il loro futuro, infatti, la legge di Bilancio 2026, ha “messo ordine” tra questi diversi meccanismi di sostegno e di fatto li ha accorpati e semplificati, sospendendo il sistema dello sconto fiscale (credito di imposta) degli scorsi anni e reintroducendo l’iperammortamento già utilizzato in passato. Inoltre, rispetto ai criteri di accesso a Industria 5.0 sono state fatte importanti semplificazioni. Sono stati eliminati, infatti, gli obblighi “green” previsti per accedere agli incentivi, in particolare riguardo ai risparmi energetici minimi da certificare e riguardo al criterio europeo DNSH (Do not significant harm), che di fatto rendeva molto complesso l’accesso agli incentivi per le imprese con attività nocive per l’ambiente, tra le quali rientrano molte imprese energivore.
Vediamo cosa cambia concretamente per le imprese con la nuova versione unificata di Industria 4.0 e 5.0.
La Legge di bilancio 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, contiene una serie di misure pensate per il rilancio della competitività delle imprese italiane. Tra queste, c’è proprio la promozione di investimenti in beni strumentali e in efficienza energetica (quelli di Industria 4.0 e 5.0) grazie allo strumento dell’ iperammortamento che sarà in vigore dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre del 2028. A questa novità sono dedicati i commi dal 427 al 436 del testo della legge. La decisione di sospendere la possibilità di fruire del credito d’imposta è motivata dal maggiore impatto sui conti pubblici di questo meccanismo
Il piano di incentivi dedicato a Industria 4.0 in Italia è nato nel 2017. L’intento era quello di promuovere la competitività delle imprese incentivando investimenti in tecnologie avanzate (come IoT, Big Data, robotica) e in efficientamento dei processi produttivi, per creare "fabbriche intelligenti". Industria 5.0 ha rappresentato una ulteriore evoluzione di questo processo e ha portato l’Italia a stanziare specifiche risorse del PNRR a partire dal 2024, dando maggiore importanza al risparmio energetico (con specifici target di risparmio obbligatori) e introducendo gli impianti a fonti rinnovabili tra gli interventi ammessi agli incentivi, in qualità di interventi “trainati”. Il ciclo naturale di Industria 5.0 si è chiuso il 31 dicembre dello scorso anno.
L’iperammortamento è un “maxi” ammortamento che permette alle imprese di maggiorare il costo di acquisto dei beni, riducendo così in misura superiore il reddito imponibile e di conseguenza le imposte da IRES pagare. Le precedenti versioni di Industria 4.0 e 5.0 in vigore fino alla fine del 2025 prevedevano una detrazione sulle imposte consentendo di recuperare una parte della spesa per gli investimenti tramite un credito da compensare nel modello F24, con un risparmio diluito nel tempo.
L’ iperammortamento, invece, è una deduzione diretta dal reddito imponibile applicabile subito in dichiarazione dei redditi, senza dover attendere la compensazione tramite F24. A seconda dell’entità dell’investimento in beni strumentali, le aliquote di maggiorazione dei costi di acquisto previste dal nuovo superammortamento sono diverse e comportano i vantaggi più grandi per gli investimenti minori.
L’iperammortamento è concesso alle imprese (tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente da forma giuridica o dimensioni) per investimenti in beni strumentali nuovi effettuati su strutture ubicate in Italia dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (data entro la quale l’investimento deve essere completato e i beni consegnati). È importante sottolineare che i beni acquistati devono essere prodotti in Stati UE o SEE (Spazio Economico Europeo, corrispondente ai 27 paesi dell’UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
La maggiorazione dei costi sostenuti ai fini dell’ammortamento è di tre tipologie, a seconda dell’ammontare investito. Non sono previste premialità per investimenti che portano a una riduzione dei consumi.
In particolare:
I beni che hanno diritto all’iperammortamento dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 sono quelli materiali e immateriali ricompresi sotto l’ombrello di Industria 4.0 e Industria 5.0, secondo un elenco aggiornato con i nuovi allegati IV e V annessi alla stessa Legge di Bilancio (che modifica i vecchi allegati A e B risalenti alla Legge 232/2016). Sono compresi anche gli impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili presenti in Industria 5.0, ma non più in qualità di interventi “trainati” dai primi. In pratica, ora è possibile utilizzare l’agevolazione anche solo per progetti di installazione di impianti fotovoltaici.
Ecco, in sintesi, l’elenco dei principali beni ammessi come riportato dalla stessa Legge di Bilancio.
a) Beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Rientrano in questo gruppo macchinari, impianti fisici e robot connessi al sistema produttivo e dotati di specifiche caratteristiche di integrazione, controllo e monitoraggio, sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità e anche impianti di climatizzazione ambientale come sistemi HVAC e di ventilazione. Inoltre, sono compresi software e piattaforme per l'intelligenza degli impianti e per la gestione intelligente dell'energia a livello di unità operativa, inclusi quelli per l’integrazione di impianti di produzione e accumulo, bilanciamento dei carichi, energy dashboarding.
b) Beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici ad altissima efficienza (e realizzati in Europa) di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge n. 181 del 9 dicembre 2023, convertito con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2 febbraio 2024. In pratica, è stata introdotta una restrizione, perché non sono più incentivabili gli impianti con moduli di tipologia a) con un’efficienza a livello di modulo pari al 21,5%.
Alcune questioni sul nuovo iperammortamento restano ancora da chiarire, anche per quanto riguarda l’eventuale “ripescaggio” delle imprese che sono state escluse dai crediti di imposta dei precedenti incentivi di Industria 4.0 e 5.0 per esaurimento delle risorse.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, dunque entro la fine di questo gennaio, è atteso il Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy che conterrà le modalità attuative per accedere al nuovo incentivo e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta.
In ogni caso, si sa già che per l'accesso al nuovo iperammortamento un’impresa dovrà trasmettere tutta la documentazione relativa agli investimenti per via telematica, utilizzando i modelli standardizzati presenti sulla piattaforma che sarà messa a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici.
La Legge di bilancio specifica che il superammortamento per l’acquisto di beni strumentali è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.
Il nuovo iperammortamento non è invece cumulabile con chi ha già richiesto gli incentivi per le “vecchie” versioni con credito di imposta di Industria 4.0 e Industria 5.0.