GUIDA 2019
Incentivi per l'efficienza energetica

01
INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

Introduzione

Dopo la ratificazione del protocollo di Kyoto, nel 2005, sono state messe in campo a livello globale varie misure per avviare un percorso virtuoso che consenta di tenere sotto controllo l’aumento della temperatura terrestre, con obiettivi che periodicamente vengono rivisti. L’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili sono due elementi fondamentali di questa strategia. Le Direttive dell’Unione Europea, a partire dal piano “20 20 20” avviato nel 2009, hanno indicato i percorsi da seguire, recepiti poi nei Piani Nazionali dai singoli Stati (da poco sono stati presentati i piani nazionali per il 2030). Per attuare i propri programmi, ogni Stato ha disposto diversi incentivi economici destinati a privati, Pubblica Amministrazione e imprese, con lo scopo di favorire investimenti che, altrimenti, sarebbero economicamente impegnativi. Nel tempo alcuni di questi strumenti sono stati sospesi o sono stati modificati, a seconda anche delle risorse pubbliche a disposizione.

Qui riassumiamo gli incentivi validi nel 2019 per le aziende e la PA per investimenti in efficienza e in fonti rinnovabili: si tratta di detrazioni fiscali oppure di contributi economici che vengono forniti a seconda del tipo di tecnologia adottata. 

Come premessa fondamentale, va ricordato che ogni intervento di efficientamento energetico dovrebbe essere preceduto da un’analisi precisa dei consumi, dei processi e degli impianti per individuare le possibilità di miglioramento. Quest’analisi si effettua mediante una Diagnosi Energetica.

02
INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

INTRODUZIONE

I Certificati Bianchi, o Titoli di Efficienza Energetica (TEE) rappresentano il più importante strumento per incentivare l’efficienza energetica nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione. Si tratta di titoli negoziabili che vengono forniti in base ai risparmi negli usi finali di energia, conseguiti con interventi di efficientamento.

Per ogni TEP (Tonnellata Equivalente di Petrolio) di risparmio viene riconosciuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) un TEE, per un numero di anni compreso tra 3 e 10 a seconda del progetto. 

Per molto tempo il valore di un TEE è stato vicino a 100 euro, per poi alzarsi a inizio del 2018 e stabilizzarsi negli ultimi mesi attorno ai 260 euro.

Il sistema dei TEE è stato introdotto con il decreto ministeriale del 20 luglio 2004, con l’obiettivo di ottenere obbligatoriamente un risparmio di energia primaria da parte dei distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali. Successivamente, è stato allargato consentendo l’accesso volontario anche ad altri soggetti.

Oltre ai soggetti obbligati, possono accedere ai TEE:

  • distributori di energia non soggetti all’obbligo;
  • Esco certificate UNI CEI 11352;
  • Pubblica Amministrazione e imprese private che abbiano nominato un EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) certificato UNI CEI 11339;
  • Pubblica Amministrazione e imprese private che abbiano adottato un sistema di gestione dell'energia certificato ISO 50001.

 

I Titoli di Efficienza Energetica possono essere acquistati e venduti sull’apposita piattaforma di mercato gestita dal GME (Gestore dei Mercati Energetici).


Le regole di funzionamento dei certificati bianchi sono state aggiornate con i Decreti Ministeriali dell’11 gennaio 2017 e dell’8 maggio 2018. Con il Decreto del 30 aprile 2019 è stata inoltre approvata la Guida operativa redatta dal GSE che chiarisce tutti gli aspetti per la richiesta di accesso al meccanismo e fornisce indicazioni sulle potenzialità di risparmio energetico derivanti dall’adozione delle migliori tecnologie.

Molti tipi di intervento possono beneficiare dei TEE, nei processi industriali, delle reti di riscaldamenti, nel terziario, nei servizi e trasporti e nel settore civile (involucro edilizio).

Tra gli impianti (di nuova installazione o di sostituzione) in ambito industriale vi sono:

  • impianti per la produzione di energia termica;
  • generatori di aria calda;
  • sistemi per il recupero del calore;
  • essiccatori;
  • impianti per la climatizzazione;
  • le pompe di calore;
  • sistemi di illuminazione;
  • impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR).


I Certificati Bianchi non possono essere cumulati con altre tipologie di incentivi statali
 (come detrazioni e finanziamenti in conto capitale) richiesti per il medesimo progetto, mentre sono cumulabili con incentivi riconosciuti su base regionale, locale e comunitaria. Per conoscere i dettagli sulla cumulabilità del TEE con altri incentivi è disponibile questo articolo.

APPROFONDIMENTO

Scarica la Guida 2019 agli incentivi per l'efficienza energetica.

03
INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica

Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica è un fondo di natura rotativa che favorisce gli interventi di efficientamento energetico mediante la concessione di:

  • finanziamenti a tasso agevolato dallo 0,25% (cui è destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo);
  • garanzie su singole operazioni di finanziamento (cui è destinato il 30% delle risorse).

A propria volta la sezione del Fondo destinata alle garanzie prevede una riserva del 30% per gli interventi riguardanti reti o impianti di teleriscaldamento, mentre il 20% è indirizzato alla concessione di finanziamenti alla PA.

Il Fondo è destinato a sostenere gli interventi di efficienza energetica realizzati da imprese, ESCO, e Pubblica Amministrazione (che può avvalersi del solo strumento di finanziamento), su immobili, impianti e processi produttivi.

Gli invertenti riguardano:

  • la riduzione dei consumi di energia nei processi delle industrie;
  • la realizzazione e l’ampliamento di reti di teleriscaldamento;
  • l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione;
  • la riqualificazione energetica degli edifici.


L’agevolazione concessa dal Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica è cumulabile con altre agevolazioni previste da normative comunitarie, nazionali e regionali, entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

La gestione del Fondo è affidata ad Invitalia in base alla convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Per sapere di più e conoscere le spese ammissibili è disponibile questo articolo.

04
INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

Conto Termico

Il Conto Termico è stato introdotto dal D.M. 28/12/2012 con l’obiettivo di favorire gli interventi che migliorano le prestazioni energetiche degli edifici e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di dimensioni medio-piccole, per i quali sono messi a disposizione 900 milioni di euro annui, di cui 200 riservati alla PA.

A differenza delle detrazioni fiscali, si tratta di un sostegno economico diretto, erogato dal Gestore dei Servizi Energetici in rate annuali costanti per una durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento, oppure in un'unica soluzione, se l'importo non supera i 5.000 euro. Per ogni tipologia di intervento sono definite le spese ammissibili, i massimali di costo e il valore dell'incentivo, che varia dal 40 al 65% della spesa sostenuta. 

Possono accedere al Conto Termico, direttamente o tramite Esco certificate UNI CEI 11352 che abbia stipulato con il soggetto un contratto di prestazione energetica o di servizio energia:

  • pubbliche amministrazioni;
  • imprese;
  • privati.

 

La versione 2.0 attualmente in vigore ha potenziato il meccanismo di sostegno, consentendo l’accesso anche le società “in house” alla PA e introducendo nuovi interventi di efficienza.
Inoltre, è stata modificata la dimensione degli impianti ammissibili ed è stata facilitata la procedura di accesso diretto per impianti con caratteristiche certificate già approvate in un apposito “Catalogo degli apparecchi domestici”.

 

È possibile accedere al Conto Termico tramite due modalità:

  • accesso diretto: la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori; è previsto un iter semplificato per gli apparecchi di piccola taglia (per generatori fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 m2) compresi nel Catalogo degli apparecchi domestici;
  • tramite prenotazione: per gli interventi ancora da realizzare (solo per PA o ESCO); si riceve un acconto all'avvio dei lavori, mentre il saldo sarà riconosciuto alla conclusione.

Quali interventi sono incentivati dal Conto Termico

  • miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio (solo per la PA);
  • sostituzione di infissi e pannelli vetrati con altri a minor dispersione termica e introduzione di nuovi sistemi di ombreggiamento o schermature (solo per la PA);
  • sistemi di building Automation (solo per la PA)
  • sostituzione dei sistemi per l'illuminazione con sistemi più efficienti (solo per la PA);
  • sostituzione di impianti per il riscaldamento con caldaie a condensazione (solo per la PA);
  • la sostituzione di impianti per la climatizzazione con pompe di calore, e impianti ibridi a pompa di calore (per PA, imprese e privati);
  • sostituzione di impianto preesistente con scalda acqua a pompa di calore (per PA, imprese e privati);
  • produzione di energia termica da caldaie e stufe a biomassa, ma solo in caso di sostituzione di impianto esistente, e da nuovo impianto solare termico (per PA, imprese e privati).

 

Gli incentivi del Conto Termico non sono cumulabili con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i contributi in conto interesse. 

Alle PA (escluse le cooperative di abitanti e quelle sociali) è consentito il cumulo degli incentivi con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo del 100% delle spese ammissibili.

Il Conto Termico, inoltre, finanzia il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) per le PA (e le ESCO che operano per loro conto) e il 50% per i soggetti privati e le cooperative di abitanti e quelle sociali.

05
INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

Detrazioni fiscali per l’efficienza degli edifici

La legge di bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018) ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 la detrazione fiscale del 65% (o 50% a seconda dei casi) per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

 

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti che possiedono l’immobile oggetto di intervento:

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008);
  • associazioni tra professionisti;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • Istituti autonomi per le case popolari ed enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Interventi incentivabili con le aliquote di detrazione per spese effettuate nel 2019

Per gli interventi di tipo condominiale, la detrazione vale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare che compone l’edificio. Il limite massimo di spesa nel caso di riduzione di rischio sismico è di 136.000 euro per unità immobiliare.

Per tutti gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali è prevista la possibilità di optare per la cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. La cessione del credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari è limitata ai soggetti incapienti.

La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali, mentre è cumulabile con specifici incentivi concessi da Regioni, Province, Comuni.

06
INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

Super Ammortamento

Il Super Ammortamento, inizialmente non confermato per quest’anno, è stato invece prorogato fino al 31 dicembre del 2019 dal Decreto Crescita, convertito nella legge 58 del 28 giugno, ma solo per gli investimenti effettuati a partire dal 1° aprile. Tutte le spese in beni strumentali nuovi, anche in leasing, effettuate a partire da questa data e fino a alla fine dell’anno, possono quindi fruire della maggiorazione del costo al 130% (fino al 2017 era del 140%) ai fini dell’ammortamento fiscale.

Il limite temporale è esteso al 30 giugno 2020, a condizione che entro la fine dell’anno in corso l’ordine del bene acquistato sia stato accettato dal venditore e che sia stato pagato un acconto pari ad almeno il 20% del costo complessivo.

La misura è rivolta:

  • alle imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico, incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e gli enti non commerciali relativamente all’eventuale attività commerciale esercitata;
  • alle persone fisiche esercenti attività d’impresa arti e professioni (ad esclusione di quelli che adottano il “regime forfetario”).

I beni agevolabili devono essere “strumentali” rispetto all’attività esercitata dall’impresa, ossia devono essere impiagati all’interno dei processi produttivi dell’azienda. Il limite di spesa introdotto con il Decreto Crescita è di 2,5 milioni di euro.

07
INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

Iper Ammortamento

L’Iper Ammortamento è una misura fiscale che supporta lo sviluppo delle imprese agevolando investimenti in nuovi beni strumentali materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi in chiave “Industria 4.0”.

Consiste nella possibilità di maggiorare il costo dei beni acquisiti e potere così contare su quote di ammortamento maggiori.

L’Iper ammortamento si rivolge a tutte le imprese e i titolari di reddito d’impresa con sede fiscale in Italia. Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2019, la misura si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, oppure entro il 31 dicembre 2020 se entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione.

 

L’Iper Ammortamento si applica ai beni elencati nell’Allegato A alla legge di Bilancio 2017, che comprende:

  • beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
  • sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  • monitoraggio delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  • integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico);
  • dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti;
  • filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica;
  • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità.

Aliquote di maggiorazione

Rispetto all’aliquota del 150% prevista fino al 2018, dal 2019 esistono tre percentuali di maggiorazione, a seconda dell’ammontare dell’investimento:

  • 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

 

Oltre i 20 milioni di euro la maggiorazione no è prevista. La misura introdotta nel 2019 non si applica agli investimenti agli investimenti che beneficiano della precedente versione dell’iper-ammortamento.


Essendo equiparabile a una detassazione del reddito d’impresa, l’Iper Ammortamento è cumulabile con altri incentivi statali, salvo che non sia previsto uno specifico divieto di cumulo.

08
INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

Nuova Sabatini

La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è un’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico per facilitare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese. Le imprese possono anche avere sede in uno Stato Membro purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento. Sono escluse le attività finanziarie e assicurative.

 

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali. I beni devono essere correlati all’attività produttiva svolta dall’impresa.

Le agevolazioni consistono nella concessione di un finanziamento da parte di banche e intermediari finanziari nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi. L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario.

Il finanziamento deve essere:

  • di durata non superiore a 5 anni;
  • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro (il Decreto Crescita del 30 aprile 2019 ha innalzato da 2 a 4 milioni l’importo dei finanziamenti concedibili);
  • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.


Le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dal regolamento comunitario di riferimento.

09
INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

Incentivi per le fonti rinnovabili elettriche

Il Decreto Fer 1 firmato a luglio 2019 dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Ambiente ha stabilito il nuovo meccanismo di incentivazione per le fonti rinnovabili elettriche, in vista del raggiungimento dei target al 2030 definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (si veda questo articolo).

L’obiettivo è la nuova realizzazione di impianti per una potenza complessiva di circa 8.000 MW, con investimenti stimati nell’ordine di 10 miliardi di euro.

 

Il provvedimento incentiva impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione (estratto da depuratori e discariche) di taglia medio-piccola (fino a 1 MW di potenza).
Per questi impianti è prevista l’iscrizione ai “registri” per l’accesso alla tariffa incentivante sull’energia elettrica prodotta e immessa in rete (è stabilito un plafond complessivo annuale da non superare), mentre per quelli di taglia superiore è previsto il meccanismo delle aste al ribasso sulla tariffa.

In particolare, potranno partecipare ai bandi per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri gli impianti:

  • di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW;
  • oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW;
  • oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW.
  • Potranno partecipare alle procedure dei registri anche aggregati di più impianti di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché l’aggregato sia di potenza inferiore a 1 MW.

 

Verrà data priorità a:

  • impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica;
  •  scuole, ospedali ed altri edifici pubblici per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
  • impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016, quelli alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato;
  • tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW).

 

Per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione auto consumata è attribuito un premio pari a 10 euro/MWh cumulabile con quello per i moduli in sostituzione di coperture contenenti amianto.
Il premio è riconosciuto a patto che l’energia auto consumata sia superiore al 40% della produzione netta.
Gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 euro/MWh su tutta l’energia prodotta.

Sono esclusi dagli incentivi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal DM 23 giugno 2016 o che sono risultati idonei, ma inseriti in posizione non utile nei registri.

10
INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico

Il Decreto Crescita, convertito in Legge n. 58/2019, e in vigore dal 30 giugno 2019, ha introdotto contributi specificamente destinati ai Comuni che investono in progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

Per l’anno 2019 si tratta di 500 milioni di euro che vengono erogati in base alla popolazione residente in ciascun comune alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’ISTAT.
Si va da un minimo di 50.000 euro per i Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti a 250.000 euro per Comuni con più di 250.000 abitanti (per dettagli si veda questo articolo). 

Ecco le misure alle quali i contributi sono destinati:

  • efficientamento energetico: illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale, all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • sviluppo territoriale sostenibile: mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

I Comuni che vogliono accedere al contributo devono iniziare l’esecuzione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2019.

 

11
INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

Contatta un nostro esperto