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I Bonus energia elettrica e gas per le imprese del Decreto Energia

Scritto da Industriale Viessmann | 29 aprile 2022

Il Decreto Energia e il Decreto Ucraina bis hanno introdotto crediti d’imposta per l’acquisto di elettricità e gas nel secondo trimestre destinati alle imprese energivore e non.


Indice dei contenuti
  1. A cosa punta il Decreto Energia
  2. I crediti d’imposta per l’energia elettrica nel secondo trimestre 2022
  3. I crediti d’imposta per il gas nel secondo trimestre 2022
  4. Azzerati gli oneri si sistema per utenze domestiche e le PMI

Con diverse misure destinate a famiglie e imprese, il Governo Draghi sta cercando di contrastare il caro energia determinato dalla ripresa post Covid e ulteriormente aggravato dal conflitto in Ucraina. In particolare, nel Decreto Energia del 1° marzo scorso che si avvia verso la conversione in legge (Decreto legge n.17/2022, qui il testo originale Pubblicato in Gazzetta Ufficiale), sono contenute le disposizioni per i nuovi Bonus energia e gas relativi al secondo trimestre del 2022.

A cosa punta il Decreto Energia

Complessivamente il Decreto Energia mette in campo 8 miliardi di euro, di cui 5,5 per contrastare il caro bollette. Tutte le tipologie di utenza sono coinvolte, dai consumatori finali, alle imprese alla Pubblica amministrazione. La prima parte del testo è dedicata alle “misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, mentre la seconda contiene alcune misure strutturali in materia energetica, con l’obiettivo di prevenire crisi analoghe a quella attuale. In particolare, si mira ad incrementare la produzione nazionale di energia rinnovabile e i risparmi energetici.
Dopo il 1° marzo, inoltre, sono arrivati ulteriori provvedimenti che hanno potenziato i sostegni previsti dal Decreto Energia, per cui il quadro attuale delle agevolazioni risulta un po’ complesso. Facciamo chiarezza focalizzandoci sugli elementi che riguardano il mondo delle imprese.

I crediti d’imposta per l’energia elettrica nel secondo trimestre 2022

  • Imprese energivore. L’articolo 4 del Decreto Energia riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, da utilizzare in forma di compensazione, per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Per poter beneficiare del sostegno, il costo del kWh della componente energia, calcolato sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, deve aver subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019. Il credito di imposta, inoltre, è riconosciuto anche relativamente alla spesa per l'energia elettrica prodotta e auto consumata dalle imprese energivore. La percentuale di credito era inizialmente pari al 20%, ma il Decreto cosiddetto Ucraina bis (Decreto-Legge n. 21 del 21 marzo 2022), all’articolo 5, ha portato l’aliquota al 25%.
  • Imprese non energivore. Sempre il Decreto-Legge n. 21 del 21 marzo 2022, all’articolo 3, introduce un sostegno per l’acquisto dell’energia elettrica, sotto forma di credito d'imposta, anche per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW. In particolare, il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione ma cedibile anche a soggetti terzi come istituti di credito o intermediari finanziari, è pari al 12% delle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre del 2022. Il bonus è concesso solo se il prezzo, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, ha subito un incremento del costo del kWh superiore al 30% del prezzo medio riferito al corrispondente trimestre del 2019.

I crediti d’imposta per il gas nel secondo trimestre 2022

  • Imprese gasivore. L'articolo 5 del Decreto Energia si occupa del gas, riconoscendo alle imprese a forte consumo di gas naturale un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 15% (percentuale portata al 20% dal Decreto 21 del 21 marzo) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Per poter fruire del sostegno, il prezzo medio di riferimento del gas naturale sul Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) nel primo trimestre 2022 deve aver subito un incremento superiore al 30% rispetto al prezzo medio nel corrispondente periodo del 2019.
  • Imprese non gasivore. Il decreto del 21 marzo, all’articolo 4, ha disposto per il secondo trimestre del 2022, un contributo del tutto analogo sotto forma di credito d’imposta pari al 20% anche per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas.

Azzerati gli oneri si sistema per utenze domestiche e le PMI

Il Decreto Energia (articolo 1) ha infine confermato anche per il secondo trimestre 2022 l'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche, non domestiche in bassa tensione fino a 16,5 kW, e alle utenze con potenza pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. All’articolo 2 viene inoltre ridotta al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, ed è anche previsto l'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema del gas, fino al raggiungimento della spesa di 250 milioni di euro.