La Legge di Bilancio 2021 porta in dote alcune novità per gli investimenti delle imprese. Tra queste il credito d’imposta, nella misura del 10% del costo sostenuto, per l'acquisto di beni strumentali nuovi.
Arrivano nuove opportunità per le imprese che vogliono investire in efficienza energetica. La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto nuove misure per favorire l’ammodernamento della dotazione impiantistica, attraverso un credito d’imposta potenziato.
Sono stati infatti stanziati oltre 20 miliardi di euro per il piano “Transizione 4.0”, che si prefigge lo scopo di favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, rilanciando al tempo stesso gli investimenti privati.
Tra le misure adottate anche il credito d’imposta al 10% per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 fino 31 dicembre 2021: uno stimolo ad investire attraverso uno strumento di contenimento della spesa, nello specifico mediante il principio esclusivo della compensazione tramite modello F24.
Il credito d’imposta, lo ricordiamo è un credito che un’impresa (o un qualsiasi contribuente) vanta nei confronti dello Stato e che può essere utilizzato per compensare eventuali debiti nei confronti dell’erario.
La misura del credito d’imposta per favorire gli investimenti delle imprese era stata introdotta con la Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019), che, proprio all’interno del piano Transizione 4.0, aveva abolito i meccanismi del Super e Iper Ammortamento, basati sul principio dell’extra deducibilità fiscale, per introdurre la più comoda modalità del credito. Originariamente, l’aliquota di detrazione per i beni strumentali nuovi (quindi dei beni che rientravano nel super ammortamento) era fissata al 6%, mentre con la Legge di Bilancio 2021 è stata aumentata al 10%.
Chi può usufruire del nuovo credito d’imposta?
Tutte le imprese sul territorio italiano, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. La fruizione del beneficio è strettamente legata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Chi invece non può usufruire del beneficio?
Le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Quali beni possono usufruire dell’agevolazione?
Sono tre le categorie in cui vengono suddivise le tipologie di beni:
- i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (allegato A Legge di Bilancio 2017, come macchine utensili, robot, motrici, operatrici, ecc);
- i beni immateriali (di cui all’allegato B Legge di Bilancio 2017 come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni);
- la terza categoria, ovvero quella dei beni strumentali nuovi (detti anche ordinari), è quella in cui sono inseriti gli impianti di produzione di energia (ad esempio impianti fotovoltaici o cogeneratori). I tratta di investimenti in stretta relazione con la transizione tecnologica e la sostenibilità ambientale, per beni di uso durevole utilizzati all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Nell’elenco degli investimenti non ammessi vi sono quelli per i veicoli e altri mezzi di trasporto a motore, per i fabbricati e le costruzioni.
Percentuali e benefici del credito d’imposta per i beni strumentali nuovi
- Percentuali del beneficio. Per quanto riguarda i beni strumentali nuovi, la percentuale di credito d’imposta è pari al 10% per gli acquisti effettuati dal 16/11/2020 fino al 31/12/2021 (entro il 30 giugno 2022 purché entro il 31 dicembre 2021 sia avvenuto il pagamento in acconto pari almeno al 20% del costo complessivo), mentre per gli investimenti effettuati nel 2022 la percentuale ritornerà al 6%. Il limite massimo di costi ammissibili in ogni caso è pari a 2 milioni di euro.
- Compensazione immediata. Tra le principali novità introdotte anche la possibilità di usufruire della compensazione immediata già a decorrere dall’anno di acquisto o di entrata in funzione del bene, e non dall’annualità successiva.
- Utilizzo del credito d’imposta. Solo per quanto riguarda i beni ordinari e per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, è in vigore l’utilizzo del credito d’imposta in una sola quota annuale (non più 5 annualità come previsto dalla precedente legge n.160 del 2019).
Controlli e monitoraggio
Il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta spetta al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni ed attivare le relative procedure contabili. I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Quindi, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di riferimento. Esempio: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020”.