Alcune organizzazioni hanno l’obbligo di nominare ogni anno un energy manager, cioè un tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, che si occupi della sua gestione con il sostanziale obiettivo di aumentare la consapevolezza di come l’energia viene utilizzata e quindi andare ad individuare le aree di miglioramento.
Relativamente all’obbligo di nomina dell’energy manager (Legge 10/91 e successive circolari), per dare un’idea di quanto sia elevata “l’asticella” è da considerare che 10.000 tep/anno [settore industriale] (nell’hp di considerare un consumo totalmente allocato sul vettore energia elettrica) corrispondono a più di 53 GWh/anno per un controvalore economico in bolletta di più di 7 M€/anno.
Non tutte le aziende (anzi solo una piccola parte) che godono dei benefici relativi alla riduzione degli oneri generali di sistema, è soggetta all’obbligo di nomina dell’energy manager. E’ infatti da considerare che da gennaio 2018 la soglia di consumi per essere iscritti agli elenchi energivori è di 1 GWh/anno, un valore di molto inferiore alla soglia di obbligo relativo alla nomina dell’energy manager.
*N.B.: La soglia di consumo di 1 GWhel/anno non è l’unico requisito per poter essere iscritti gli elenchi energivori!
Le organizzazioni obbligate alla nomina sono tenute a comunicare ogni anno entro il 30 aprile il nominativo dell’energy manager nominato, che può essere una persona interna all’azienda oppure un consulente tecnico esterno, caso frequente soprattutto nelle realtà più piccole.
Gli elenchi degli energy manager nominati sono gestiti dalla Fire, la Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia, su incarico del ministero per lo Sviluppo Economico.
La nomina formale dell’Energy Manager avviene tramite la piattaforma web NEMO predisposta dalla Fire, compilando il modulo di nomina con tutte le informazioni richieste. La Fire mette a disposizione delle linee guida per la nomina dell’Energy manager.
Indipendentemente dall’obbligo dell’energy manager previsto dalla normativa, anche le aziende con consumi al di sotto delle soglie sopra esposte possono provvedere alla nomina volontaria.
Infatti, qualora l’impresa ravvisi la necessità di intervenire con azioni volte alla razionalizzazione negli usi dell’energia e all’efficientamento della struttura, può scegliere di affidare tale compito a un tecnico competente.
Negli ultimi anni l’energy manager è diventato una figura cruciale, tanto che sempre più imprese, anche non sottoposte all’obbligo di legge, effettuano la nomina.
A questo proposito, i numeri riportati nell’elenco gestito dalla Fire relativo al 2017 indicano che su 2.315 energy manager totali, 1.564 sono persone nominate da soggetti obbligati e 751 da soggetti non obbligati.
L’energy manager in alcuni casi si occupa anche degli acquisti dell’energia elettrica e degli altri vettori energetici (come gas metano, Gpl, eccetera), preoccupandosi di trattare con i fornitori condizioni economicamente vantaggiose.
Per legge gli energy manager nominati non devono rispettare particolari requisiti o avere specifiche competenze tecniche. Si tratta, infatti, di una figura non necessariamente coincidente con un EGE (Esperto in gestione dell’energia), ossia un professionista dotato della certificazione UNI CEI 11339 (parleremo dell’EGE in un prossimo articolo).
È bene ricordare che per determinate attività, come la Diagnosi Energetica ai sensi del DL 102/2014, è necessario rivolgersi ad un EGE certificato oppure a una ESCO, sempre certificata.
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