La Diagnosi Energetica, chiamata anche Audit Energetico, è un obbligo di legge per molte aziende, ma anche le realtà che non possiedono le caratteristiche con cui scatta l’imposizione possono trarre indubbi vantaggi dalla sua esecuzione (si veda l’articolo "L’obbligo di Diagnosi Energetica ha ricadute positive sull’efficienza").
La Diagnosi Energetica, infatti, è uno strumento molto “salutare” e il motivo è semplice: rappresenta il primo passo per avviare un percorso di efficientamento ed è la premessa fondamentale per effettuare interventi che hanno l’obiettivo di abbattere in modo duraturo i consumi e i costi energetici delle imprese a parità di attività o di produzione, creando così i presupposti per una maggiore competitività sul mercato e un minore impatto ambientale. È solo grazie alla Diagnosi, infatti, che si ottiene un quadro molto preciso della struttura energetica aziendale e si individuano gli aspetti più critici e le “cure” più indicate per migliorarli.
Redigere una Diagnosi Energetica, specialmente per le realtà industriali complesse, non è un’operazione semplice ed è necessario rivolgersi a specialisti certificati. In questa guida vi spieghiamo cosa è una Diagnosi Energetica e qual è il percorso per effettuarla.
L’importanza della Diagnosi Energetica è stata sottolineata dall’Europa fin dal 2012, con la Direttiva 27/2012/UE sull’efficienza energetica che, raccomandandone l’adozione in tutti i Paesi membri, la definisce in questo modo:
“Una procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un’attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, e a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici”.
Già da questa definizione si comprendono due princìpi importanti:
In Italia la Direttiva 27/2012/UE è stata recepita con il Decreto Legislativo 102/2014 che ha individuato un insieme di misure per la promozione dell'efficienza energetica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi determinati dagli accordi internazionali.
Tra gli aspetti rilevanti del D. Lgs. 102/2014 ci sono i seguenti:
• promozione dell’efficienza energetica nel pubblico, nell’industria, nel privato e nei trasporti;
• obbligo di esecuzione delle Diagnosi Energetiche e promozione dell’adozione di Sistemi di Gestione dell’Energia ISO 50001;
• formazione e informazione in tema di efficienza energetica;
L’obbligo di Diagnosi Energetica è in vigore dal 2015 e riguarda le imprese a forte consumo di energia.
Il “garante” di questo meccanismo è l’Enea, che si occupa di gestire la banca dati relativa alle Diagnosi e controlla che esse siano effettuate in conformità con quanto stabilisce lo stesso Decreto 102, con controlli annuali su una selezione delle imprese soggette all’obbligo.
Le tecnologie che consentono alle aziende dell’industria e dei servizi di fare efficienza energetica nella produzione di calore.
Come abbiamo accennato, non tutte le aziende sono obbligate a effettuare l’Audit o Diagnosi Energetica. I soggetti obbligati, infatti, sono le grandi imprese e, indipendentemente dalle dimensioni, quelle a forte consumo di energia.
La Diagnosi deve essere effettuata ogni quattro anni entro il 5 dicembre, e poi inviata telematicamente all’Enea entro il 22 dicembre.
Se un’impresa è multisito, ossia proprietaria di più siti produttivi sul territorio, l’Audit deve essere effettuato su un numero di siti sufficientemente rappresentativo per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica complessiva dell’impresa. (Clusterizzazione).
Clusterizzazione per settore industriale
Le imprese sono esonerate dall’obbligo di esecuzione della Diagnosi se adottano uno dei Sistemi di Gestione dell’Energia secondo le norme EMAS, ISO 50001 ed EN ISO 14001, a condizione che questo sistema includa un Audit conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 102/2014.
L’obbligo di Diagnosi, inoltre, non riguarda le amministrazioni pubbliche.
Le imprese che non sono dotate di Diagnosi in corso di validità, infine, devono verificare ogni anno l’eventuale l’appartenenza alle categorie soggette all’obbligo. Le imprese obbligate che non effettuano la Diagnosi Energetica sono soggette a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 4.000 a 40.000 euro, mentre se la Diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni del Decreto 102, la sanzione varia 2.000 a 20.000 euro.
La Diagnosi Energetica non può essere effettuata da un semplice tecnico: dal 19 luglio 2016, infatti, gli unici soggetti autorizzati alla sua esecuzione sono le società di servizi energetici (ESCO, Energy Service Company) certificate UNI CEI 11352 oppure gli Esperti in Gestione dell’Energia certificati UNI CEI 11339.
Il Decreto Legislativo 102/2014 prevede anche che le imprese energivore siano tenute a mettere in pratica in tempi “ragionevoli” gli interventi di efficienza individuati con la Diagnosi, oppure ad adottare Sistemi di Gestione dell’Energia. Per le grandi imprese, invece, quest’obbligo non sussiste, anche se la realizzazione degli interventi resta comunque auspicabile.
Per essere valida la Diagnosi Energetica deve rispettare i requisiti previsti nell’allegato 2 del Decreto Legislativo 102/2014, che riprendono i criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247.
Come risultato finale, l’Audit deve produrre un rapporto, ossia un file in formato pdf che contiene tutte le informazioni raccolte sia in termini qualitativi che quantitativi, da caricare sul portale web Enea dedicato alle Diagnosi obbligatorie.
Sinteticamente, per essere conformi alla normativa l’Enea suggerisce che il rapporto contenga le seguenti informazioni:
Ma come si arriva a stabilire tutte queste informazioni durante l’esecuzione della Diagnosi?
La procedura operativa prevede un percorso strutturato, che ha come traguardo la messa a punto della “struttura energetica aziendale”, un’alberatura che rappresenta la realtà dell’impresa dal punto di vista dei consumi e delle prestazioni energetiche. Nel prossimo paragrafo vediamo sinteticamente come si procede.
Lo scopo principale dell’Audit è la realizzazione di uno schema il più dettagliato possibile delle utenze che consumano energia e la determinazione dell’energia consumata da ciascuna, sia in assoluto, sia in rapporto ai consumi complessivi, per verificare il “peso” relativo sul totale.
Lo schema è un vero e proprio inventario relativo a ogni vettore energetico utilizzato (elettrico, termico, vapore, acqua surriscaldata, eccetera), che ripartisce i consumi annui del vettore tra le diverse utenze o destinazioni d’uso.
Per facilitare questa operazione le utenze sono raggruppate in funzione del centro di consumo cui fanno riferimento.
Il primo passo di una Diagnosi, quindi, è suddividere l’azienda in aree funzionali, in questo modo:
I dati di consumo sono ricavati dai contatori generali e dai contatori dedicati alle specifiche utenze. Per quanto riguarda i consumi relativi ai servizi ausiliari e ai servizi generali, se non sono “scorporabili” a livello strumentale, dovranno essere ripartiti tra le varie attività principali in modo proporzionale. In generale, nel caso di non disponibilità di dati di monitoraggio di dettaglio, i consumi andranno ricavati in base ai dati tecnici e di utilizzo dei vari impianti oppure con monitoraggio tramite strumentazione portatile.
In figura (fonte Enea) è rappresentata una tipica struttura ad albero di uno stabilimento produttivo, relativa un singolo vettore energetico.
La struttura energetica aziendale, riportando tutti i dati necessari, permette di assegnare un indice prestazionale sia globale che relativo ad ogni fase dell’attività aziendale, mettendo in correlazione l’energia consumata con la destinazione d’uso e con il prodotto finito.
Gli indici di prestazione energetica globali e quelli delle aree funzionali vanno quindi confrontati con i benchmark di mercato (ove disponibili) oppure facendo riferimento a indici interni all’organizzazione: in questo modo si riesce a comprendere se una fase dell’attività è energivora oppure efficiente, per poi decidere eventuali azioni migliorative. L’ultimo passo della Diagnosi Energetica, infatti, è proprio la messa a fuoco di un percorso virtuoso in termini di efficientamento con l’individuazione degli interventi tecnologici o gestionali più indicati a ridurre il fabbisogno.
Le aziende che vogliono fare un “passo in più” rispetto all’esecuzione della Diagnosi Energetica possono valutare l’introduzione di un Sistema di gestione dell’Energia (SGE). Si tratta di un sistema gestionale che permette di adottare un approccio di attenzione strutturale all’energia, trasversalmente a tutta l’azienda.
Un Sistema di Gestione dell’Energia, in sintesi, consente di passare da una visione tattica a una strategica dell’utilizzo dell’energia, inserendo i temi dell’efficienza in tutte le fasi del business e prevedendo un percorso di miglioramento costante e continuo, che porti a un miglioramento della competitività delle imprese.
I sistemi di Gestione dell’Energia sono regolati dallo standard internazionale ISO 50001, una metodologia analoga alla ISO 14001 che riguarda la gestione ambientale, ma focalizzata invece sull’energia. Il cuore della ISO 50001 è l’introduzione del ciclo di Deming, un percorso virtuoso centrato sulle quattro fasi Plan-Do-Check-Act per il controllo e il miglioramento continuo dei processi e dei prodotti.
Rappresentazione grafica ciclo di Deming
La norma prevede la definizione di politiche aziendali con obiettivi specifici e la predisposizione di un piano di azione dettagliato per metterli in atto, con attività di monitoraggio dei consumi puntuali per la verifica delle azioni implementate. Il ciclo, però, non si chiude qui, perché prevede il continuo miglioramento degli obiettivi.
Un aspetto fondamentale di un SGE è l’impegno dei vertici dell’organizzazione e il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali.
I benefici che può portare la sua adozione sono diversi e spaziano da quelli prettamente economico-finanziari a quelli non energetici, come l’abbattimento delle emissioni di gas serra e l’azione di stimolo all’innovazione di processo e di prodotto.
Ricordiamo, infine, che chi è in possesso di un SGE secondo le norme ISO 50001, EMAS, ed EN ISO 14001 e comprensivo di un Audit energetico conforme al Decreto 102/2014 è esonerato dall’obbligo di Diagnosi Energetica.