Per risparmiare sui costi energetici associati alla climatizzazione degli uffici sono certamente necessari impianti di riscaldamento e raffrescamento dotati delle tecnologie più efficienti.
Anche le buone abitudini, tuttavia, aiutano ad evitare gli sprechi mantenendo il giusto comfort.
Partiamo da quello che prescrive la normativa su questo argomento. La gestione e la manutenzione degli impianti termici sono regolamentate dal DPR n.74 del 16 aprile 2013 e dal DM del 10 febbraio 2014. Questi decreti dettano regole sulle ore di accensione degli impianti e sulle modalità e frequenza dei controlli e della manutenzione. In particolare, il DPR n.74 stabilisce che la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, deve rispettare queste condizioni:
Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura sono esclusi dal rispetto di questi parametri per quanto riguarda le zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine e saune, invece, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti.
Anche per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite; l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non “convenientemente” utilizzabile in altro modo (che andrebbe quindi sprecata).
Negli uffici e negli edifici commerciali, proprio come nelle abitazioni, gli impianti di riscaldamento possono restare accesi da sei ore, per la zona climatica A (che in Italia interessa solo pochissime località, come Lampedusa), fino a 24 ore nel caso della zona climatica F (in area alpina).
Non vi sono limiti di accensione oraria nemmeno quando i servizi all’interno dei locali si svolgono senza interruzione delle attività.
Il periodo di accensione del riscaldamento varia, sempre a seconda della zona climatica, da un intervallo compreso tra il 1° dicembre e il 15 marzo della zona A, fino al 15 ottobre - 15 aprile della zona E, e anche in questo caso la zona climatica F non ha alcuna limitazione.
Al fine di rispettare i requisiti normativi per la climatizzazione degli uffici e di evitare sprechi energetici e costi inutili in bolletta, è importante conoscere alcune condizioni che determinano la temperatura effettiva negli ambienti e altre che hanno un effetto controproducente: non bisogna dimenticare che per ogni grado in più in un ambiente si aumenta il consumo di combustibile del 5-10%.