Le grandi imprese e le energivore sono soggetti obbligati ad eseguire una diagnosi energetica ai sensi del DL 102/2014. Per il secondo rinnovo del “bollino”devono comunicare dati basati su un sistema di monitoraggio dei consumi.
Ecco quello che c’è da sapere su questo obbligo di legge.
Il Decreto Legislativo 102/2014 art. 8 ha obbligato, a partire dal 2015, alcune categorie di aziende a svolgere diagnosi energetiche approfondite. I dati vanno aggiornati ogni 4 anni, entro il 5 dicembre. Ecco quello che c’è da sapere per rispettare la scadenza.
Diagnosi energetica: cosa è e chi è soggetto all’obbligo
Per diagnosi energetica si intende un’analisi approfondita del sistema energetico aziendale, che permette di avere piena consapevolezza dell’entità e della tipologia dei propri consumi e di individuare i punti deboli da migliorare per aumentare l’efficienza della struttura.
Le diagnosi sono state introdotte dal Legislatore per incrementare l’efficienza energetica del Paese e ridurre le emissioni climalteranti, e costituiscono per le imprese un’opportunità per accrescere la propria competitività.
Le imprese soggette all’obbligo di diagnosi sono le seguenti:
- Grandi imprese: aziende che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui bilancio annuo supera i 43 milioni di euro. L’obbligo è valido se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti all’anno della diagnosi.
- Imprese energivore: PMI iscritte nell’elenco annuale della CCSE (Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico)
Un’impresa è esonerata dall’obbligo di diagnosi energetica nel caso in cui adotti uno dei seguenti sistemi di gestione: EMAS, ISO 50001, EN ISO 140, a condizione che il sistema di gestione includa una diagnosi energetica conforme al DL 102/2014 e che la stessa venga inviata ad ENEA nei tempi previsti da legge.
Il decreto 104/2014 stabilisce anche che “Le imprese energivore sono tenute a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza energetica individuati dalle diagnosi, o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50.001. Le grandi imprese non sono soggette al medesimo obbligo, anche se la realizzazione degli interventi di efficientamento individuati dalla diagnosi è auspicabile”.
A chi affidare la diagnosi energetica
Per effettuare la diagnosi energetica, le aziende devono rivolgersi a un EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) certificato UNI CEI 11339 o a una società ESCo (Energy Service Company) certificata UNI CEI 11352. Sono questi, infatti, i soggetti autorizzati alla realizzazione degli audit energetici.
Terminata la diagnosi, il tecnico redige il documento che verrà poi trasmesso per via telematica all’Enea.
La necessità dei sistemi di monitoraggio
Per la prima diagnosi energetica i dati di consumo delle varie aree funzionali potevano essere acquisiti da contatori generali di stabilimento oppure, qualora non fossero presenti, elaborando delle stime in base ai dati disponibili.
Per la seconda diagnosi, invece, bisogna dotarsi di una strategia di monitoraggio. I “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese” pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico nel novembre del 2016, infatti, stabiliscono che “Una volta definito l’insieme delle aree funzionali e determinato il peso energetico di ognuna di esse a mezzo di valutazioni progettuali e strumentali, si dovrà definire l’implementazione del piano di monitoraggio permanente in modo sia da tener sotto controllo continuo i dati significativi del contesto aziendale, che per acquisire informazioni utili al processo gestionale e dare il giusto peso energetico allo specifico prodotto realizzato o al servizio erogato”.
In sostanza, la seconda diagnosi energetica dovrà essere basata sui consumi energetici misurati e non più su consumi stimati.
Diventa quindi necessario adottare un piano di monitoraggio che registri i dati di consumo significativi, così da poter disporre di dati confrontabili nel tempo.
L’Enea specifica che le misure potranno essere effettuate tramite campagne di misura o con l’installazione di strumenti fissi (manuali, in remoto, con software di monitoraggio che permettono la misurazione e la presentazione delle misure stesse).
Scadenze e sanzioni per mancato rinnovo
Come si diceva, la diagnosi energetica va fatta ogni 4 anni, entro il 5 dicembre.
La prima scadenza era fissata al 4 dicembre 2015 per cui le imprese che hanno l’hanno effettuata entro quella data devono rinnovarla entro il 5 dicembre 2019. La scadenza dei 4 anni, però, era valida anche per le diagnosi eseguite prima del 5 dicembre 2015: per esempio, se un’azienda aveva eseguito una diagnosi il 5 dicembre 2014, il termine per il rinnovo è fissato per il 5 dicembre 2018. Le imprese soggette all’obbligo sono tenute a trasmettere all’Enea la diagnosi e la relativa documentazione richiesta entro il 22 dicembre secondo le modalità indicate dall’Enea stessa sul proprio sito.
Le imprese obbligate che non provvedono a inviare la documentazione all’Enea entro la scadenza possono incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare variare da 4.000 a 40.000 euro.