Quando si parla di incentivi per l’efficienza energetica in edilizia si è portati a pensare immediatamente alle abitazioni residenziali. Ma anche per le aziende esiste la possibilità di riqualificare i propri immobili sfruttando importanti strumenti di sostegno economico per realizzare gli interventi.
L’Ecobonus, rinnovato fino al 31 dicembre del 2024 dalla Legge di Bilancio 2022, è la principale tra queste misure.
A differenza del Superbonus e del Bonus ristrutturazioni (o Bonus casa) che sono riservati agli edifici di tipo residenziale o comunque agli immobili di tipo privatistico (quindi interessa la dichiarazione dei redditi con tassazione IRPEF), l’Ecobonus è infatti utilizzabile dalle imprese e dai professionisti con reddito e tassazione IRES relativamente agli immobili di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali posseduti o detenuti, indipendentemente dalla destinazione d’uso.
Per le società, quindi, il vantaggio fiscale dato da un intervento di efficientamento degli edifici è doppio, perché si può sfruttare la detrazione IRES sulle spese sostenute sommata alla deduzione dei costi dell'intervento, ossia all’ammortamento in un periodo variabile a seconda del tipo di immobile.
Il fatto che gli edifici in possesso delle imprese potessero o meno accedere all’Ecobonus è stato dibattuto per molto tempo, ma la Risoluzione 34/2020 dell’Agenzia delle Entrate sembra aver definitivamente chiarito la questione.
Il documento afferma che, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste per l’agevolazione, possono accedere alla detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modifiche) i contribuenti che conseguono un reddito d’impresa senza limitazioni sul tipo di soggetto, il quale può essere quindi costituito da persone fisiche, titolari e non di reddito di impresa, ma anche da società di persone e di capitali.
Per spiegare la sua presa di posizione, l’Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento a quanto ha affermato la Corte di Cassazione in alcune sentenze precedenti. Lo scopo finale della normativa, osserva la Cassazione, “consiste nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico”.
La detrazione spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione degli stessi immobili.
In sostanza, possono beneficiare delle detrazioni previste dall’Ecobonus tutti i seguenti edifici:
4. In cosa consiste l’Ecobonus?
L'agevolazione dell’Ecobonus consiste in una detrazione dall'IRPEF o dall'IRES ed è concessa quando si eseguono interventi per efficienza energetica di vario genere che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici. In particolare, sono ammessi all’Ecobonus:
In generale, le detrazioni sono riconosciute per interventi che consentono la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’edificio. A seconda del tipo di intervento, la percentuale di detrazione (da spalmare in dichiarazione dei redditi in 10 rate annuali di pari importo) è del 65% oppure del 50%.
Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali. Non è possibile, quindi, utilizzare l'Ecobonus per edifici in costruzione.
Gli interventi per quali è possibile usufruire delle detrazioni sono numerosi:
La maggior parte degli interventi incentivabili con l’Ecobonus gode della detrazione del 65%. La detrazione scende al 50%solo per le seguenti spese:
Qui sotto una tabella riepilogativa delle spese portabili in detrazione con l’Ecobonus fino alla fine del 2024, con le relative aliquote:
Per richiedere l’agevolazione è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti.
Serve poi una scheda informativa relativa agli interventi realizzati sugli immobili e l’attestato di prestazione energetica (APE) dopo l’esecuzione degli interventi, il tutto da trasmettere all’Enea per via telematica entro 90 giorni dal termine dei lavori.
L’APE non è necessario per questi interventi: sostituzione di finestre comprensive di infissi, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, installazione di caldaie a condensazione, installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore a biomasse, acquisto e posa in opera delle schermature solari, acquisto e installazione di dispositivi di gestione.
Per i privati, infine, serve anche effettuare il pagamento con bonifico parlante, mentre le imprese sono esonerate.
Vale la pena fare una piccola precisazione anche sul Bonus Ristrutturazioni, chiamato anche Bonus Casa. In questo caso a sgombrare il campo dai dubbi è l’articolo 5 del TUIR, che di fatto esclude qualsiasi azienda dalla possibilità di sfruttare questo incentivo con finalità efficienza energetica nel caso di immobili utilizzati o in possesso dell'azienda stessa.
L'articolo stabilisce che tale detrazione è rivolta esclusivamente ai soggetti IRPEF, ovvero alle persone fisiche e alle microimprese (SS, SNC, SAS), in relazione ad immobili ad uso residenziale e a immobili che ricadono comunque in ambito privatistico, quindi non rientranti fra i beni strumentali o merce. Le agevolazioni relative al Bonus Ristrutturazioni, dunque, non sono applicabili alle società soggette a tassazione IRES (SRL, SRLS, SPA) a prescindere dalla tipologia di immobili.