Spesso, quando si menzionano gli incentivi per l'efficientamento energetico nel settore edile, l'attenzione si concentra sulle residenze private. Tuttavia, anche le imprese hanno l'opportunità di riqualificare i propri immobili, siano essi uffici o stabilimenti industriali, avvalendosi di significativi strumenti di supporto economico per l'attuazione dei lavori.
L’Ecobonus, rinnovato fino al 31 dicembre del 2027 dalla Legge di Bilancio 2025, è la principale tra queste misure, offrendo la possibilità di detrare dalle tasse una parte delle spese per l’efficientamento energetico.
Va detto che la stessa Legge ha introdotto importanti modifiche che hanno ridotto dal 2025 le aliquote di detrazione per tutti i Bonus destinati all’edilizia, ma non mancano certo le possibilità di risparmio, soprattutto per il 2025 che presenta condizioni economiche migliori rispetto ai due anni che seguiranno.
Il fatto che gli edifici di proprietà delle imprese potessero o meno accedere all’Ecobonus è stato dibattuto per molto tempo, ma la Risoluzione 34/2020 dell’Agenzia delle Entrate sembra aver definitivamente chiarito la questione.
Il documento chiarisce che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, disciplinata dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive modifiche e proroghe), è accessibile ai contribuenti titolari di reddito d’impresa, senza alcuna limitazione sulla natura giuridica del soggetto. Pertanto, possono beneficiare dell'agevolazione sia persone fisiche (titolari o meno di reddito d'impresa) che società di persone e di capitali, purché rispettino le altre condizioni previste dalla normativa.
L'Agenzia delle Entrate, a supporto di tale interpretazione, richiama precedenti sentenze della Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha infatti sottolineato che la finalità della normativa è incentivare interventi di miglioramento energetico sull'intero patrimonio immobiliare nazionale, perseguendo l'interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico.
Il Bonus ristrutturazioni (o Bonus casa) è utilizzabile per lavori di ristrutturazione edilizia (compresi interventi di efficientamento e introduzione di fonti rinnovabili), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ma esclusivamente su edifici di tipo privato.
A sgombrare il campo dai dubbi è l’articolo 5 del TUIR, che di fatto esclude qualsiasi azienda dalla possibilità di sfruttare questo incentivo con finalità efficienza energetica nel caso di immobili utilizzati o in possesso dell'azienda stessa.
L'Ecobonus è una detrazione fiscale riservata ai soggetti IRPEF, ovvero persone fisiche e microimprese (SS, SNC, SAS), per interventi su immobili ad uso residenziale o comunque di natura privata, escludendo beni strumentali o merce.
Di conseguenza, le società soggette a IRES (SRL, SRLS, SPA) non possono beneficiare del Bonus Ristrutturazioni, indipendentemente dalla tipologia degli immobili posseduti.
L’Ecobonus è utilizzabile da privati, imprese e professionisti con reddito e tassazione IRES per lavori di efficientamento su immobili di qualsiasi categoria catastale, indipendentemente dalla destinazione d’uso.
Per le società, quindi, il vantaggio fiscale dato da un intervento di efficientamento degli edifici è doppio, perché si può sfruttare la detrazione IRES sulle spese sostenute sommata alla deduzione dei costi dell'intervento, ossia all’ammortamento in un periodo variabile a seconda del tipo di immobile.
L'agevolazione dell’ Ecobonus consiste in una detrazione dalle tasse ed è concessa quando si eseguono interventi di vario genere che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici. In particolare, sono ammessi all’Ecobonus:
le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
i contribuenti titolari di reddito d’impresa (come abbiamo visto, anche società di persone come SAS, SNC o SS e società di capitali come le SRL o le SPA);
le associazioni tra professionisti;
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
L'agevolazione fiscale Ecobonus è destinata ai titolari di reddito d'impresa che realizzano interventi su immobili di cui hanno la proprietà o la detenzione, indipendentemente dalla destinazione d'uso di tali immobili.
In sostanza, possono beneficiare delle detrazioni previste dall’Ecobonus tutti i seguenti edifici:
L’Ecobonus riconosce detrazioni fiscali da fruire in 10 anni (in 10 rate di pari importo) per molti interventi che consentono la riduzione del fabbisogno energetico di un edificio.
L'Ecobonus è applicabile unicamente a interventi realizzati su edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale (inclusi quelli rurali) o loro porzioni. Pertanto, l'agevolazione non può essere richiesta per immobili in fase di costruzione.
Fino al 2024, a seconda del tipo di intervento, la percentuale di detrazione era del 65% oppure del 50%, e nel caso dei condomìni poteva anche arrivare all’80%.
Il comma 55 della Legge di Bilancio, invece, ha fatto sparire a partire dal 2025 tutte le aliquote di detrazione superiori al 50% delle spese, parificando le aliquote di detrazione dell’Ecobonus a quelle del Bonus ristrutturazioni. Le aliquote, inoltre, subiranno un ulteriore taglio negli anni 2026 e 2027.
Per l’Ecobonus non esiste un massimale di spesa complessivo, ma un massimale di detrazione per ciascuna tecnologia installata (ad esempio, 100.000 euro per la riqualificazione energetica globale o 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione).
Di base, l’Ecobonus 2025 riconosce per l’anno in corso una detrazione del 36% per tutti gli interventi ammessi all’incentivo, e solamente per l’abitazione principale questa aliquota viene alzata per quest’anno al 50%.
In tutti gli altri casi (seconde case, immobili di altra tipologia come quelli aziendali) la percentuale resta quella “base”. Nel 2026 e 2027 la percentuale scenderà.
Queste sono dunque le aliquote per il prossimo triennio:
Gli interventi per quali è possibile usufruire della detrazione fiscale dell’Ecobonus sono numerosi:
riqualificazione energetica globale dell’edificio per il risparmio del fabbisogno di energia primaria;
coibentazione dell’involucro degli edifici;
installazione di pannelli solari termici;
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, sistemi ibridi (composto da caldaia a condensazione integrata con pompa di calore) e generatori di calore a biomassa;
acquisto e posa in opera di serramenti e infissi;
acquisto e posa in opera delle schermature solari;
acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi di Building automation;
acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
È importante ricordare che dal 2025 non è più incentivabile (con nessun tipo di agevolazione) l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Sono invece ammessi i sistemi ibridi che abbinano in un unico sistema integrato il funzionamento di una pompa di calore.
Per richiedere l’agevolazione è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti.
Serve poi una scheda informativa relativa agli interventi realizzati sugli immobili e l’attestato di prestazione energetica (APE) dopo l’esecuzione degli interventi, il tutto da trasmettere all’Enea per via telematica entro 90 giorni dal termine dei lavori.
L’ APE non è necessario per questi interventi: sostituzione di finestre comprensive di infissi, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, installazione di caldaie a condensazione, installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore a biomasse, acquisto e posa in opera delle schermature solari, acquisto e installazione di dispositivi di gestione.
Per i privati, infine, serve anche effettuare il pagamento con bonifico parlante, mentre le imprese sono esonerate.