GUIDA 2025
Incentivi per l’efficienza energetica nelle imprese

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INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

Introduzione

Ridurre i consumi energetici nelle imprese è da sempre una delle azioni fondamentali per tenere sotto controllo i costi produttivi, ma dopo la crisi energetica del 2022 e con il nuovo rialzo delle quotazioni di gas ed elettricità a partire dalla seconda metà del 2024, questa esigenza è oggi prioritaria. Il miglioramento dell’efficienza energetica e l’installazione di fonti rinnovabili, inoltre, è lo strumento principale per contrastare i cambiamenti climatici, una sfida alla quale anche il settore produttivo è chiamato a partecipare.
Investire in efficienza per molte imprese può essere impegnativo, perché gli interventi da effettuare sono generalmente onerosi, ma proprio quando l’energia costa più cara è il momento di investire, perché aumenta il risparmio che si ottiene e i tempi di ritorno dell’investimento si riducono. Inoltre, per gli interventi di efficientamento sono disponibili molti incentivi economici che consentono di abbattere la spesa iniziale. È importante anche considerare la tutela dell'ambiente e della biodiversità come parte integrante di questi interventi.
 
In questa linee guida vi presentiamo gli incentivi per l’efficientamento energetico e l’installazione di impianti a fonti rinnovabili nelle imprese validi a livello nazionale. Tra questi vi sono strumenti continuativi sempre disponibili e altri con limiti temporali legati a specifici bandi. Esistono inoltre gli incentivi messi a disposizione dai bandi regionali grazie ai fondi di programmazione europea.
 
Ricordiamo che per gli incentivi per il fotovoltaico destinati al settore agricolo (Agrisolare per il fotovoltaico sui tetti e Agrivoltaico per il fotovoltaico avanzato sui terreni coltivati) i bandi si sono chiusi lo scorso anno. Nel caso di Agrisolare i fondi sono stati assegnati completamente, a dimostrazione del successo dell’iniziativa, mentre per l’Agrivoltaico il MASE potrebbe valutare l’eventuale apertura di un nuovo sportello per assegnare i 325 milioni di euro avanzati dalle risorse totali stanziate all’interno del PNRR, pari a 1,1 miliardi di euro.
 
Come premessa fondamentale, va ricordato che ogni intervento di efficientamento energetico che accede a incentivi dovrebbe (in molti casi è obbligatorio) essere preceduto da un’analisi precisa dei consumi, dei processi e degli impianti per individuare le possibilità di miglioramento. Quest’analisi si effettua mediante una Diagnosi Energetica.
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INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

INDUSTRIA 5.0

La grande novità del 2024 e 2025 per quanto riguarda gli incentivi per l’efficienza energetica delle imprese è Industria 5.0 (o transizione 5.0), una misura che permette di accedere a un credito di imposta particolarmente vantaggioso. A questo scopo sono stati stanziati 6,3 miliardi di euro del PNRR, a cui si aggiungono 6,4 miliardi già destinati a Industria 4.0.
 
Industria 5.0 è nata il Decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” ed è diventata operativa il 7 agosto 2024 con l’apertura della Piattaforma informatica per la prenotazione del beneficio. La Legge di Bilancio 2025 ha poi apportato alcune modifiche introducendo semplificazioni e una maggiorazione delle aliquote di detrazione per alcuni interventi.
 
L’incentivo di Industria 5.0 permette di effettuare investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle strutture produttive (interventi “trainati”), a condizione che venga fatto almeno uno tra gli interventi “trainanti” obbligatori in beni materiali e immateriali strumentali all’esercizio d’impresa (specificati agli allegati A e B legge 11/12/2016, n.232), ossia gli interventi previsti da Industria 4.0. Gli stessi investimenti trainanti, inoltre, devono portare obbligatoriamente a una riduzione di almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o di almeno il 5% nel caso dei processi produttivi interessati.
 
Possono fruire del credito di imposta previsti dal piano Transizione 5.0 i progetti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, con possibilità di completare gli oneri documentali entro il 28 febbraio 2026.
Il credito d’imposta prevede aliquote variabili in funzione dell’ammontare complessivo delle spese e del risparmio energetico ottenuto sulla struttura/edificio oppure sul processo produttivo. Il limite di spesa massimo è pari a 50 milioni di euro annui.
Inizialmente erano previste tre fasce di investimenti (al di sotto dei 2,5 milioni euro, tra 2,5 e 10 milioni e fra 10 e 50 milioni) ma, con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, gli scaglioni di spesa sono stati ridotti a due: fino a 10 milioni di euro e tra 10 e 50 milioni.
 
Per il primo scaglione le aliquote del credito d’imposta sono pari al 35% (se il risparmio sui consumi è quello minimo previsto del 3 o 5%) oppure sono pari al 40% e 45% se i risparmi sui consumi sono superiori. Per il secondo scaglione di spesa, invece, le aliquote sono pari al 5%, 10% o 15%, sempre a seconda dell’entità di riduzione dei consumi.
 
Le tecnologie per l’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo che possono accedere al credito d’imposta come interventi trainati sono tutte le rinnovabili elettriche, ad esclusione delle biomasse, compresi i sistemi di stoccaggio dell’energia. L’investimento tipico, quindi, è quello in un impianto fotovoltaico aziendale, a condizione che i moduli fotovoltaici siano di produzione europea e caratterizzati da determinati livelli di rendimento a livello di modulo e cella.
 
In particolare, per gli impianti fotovoltaici esistono tre casistiche per poter accedere al credito d’imposta di Industria 5.0 e per ciascuna è prevista una maggiorazione dei costi che concorrono a formare a base di calcolo del credito d’imposta. Inizialmente queste condizioni più favorevoli erano previste solo per due casistiche, mentre con le modifiche apportate dalla Legga di Bilancio i costi vengono maggiorati per tutte le tipologie di moduli, in questo modo:
  1. moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%: maggiorazione base di calcolo al 130%;
  2. moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%: maggiorazione base di calcolo al 140%;
  3. moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0%: maggiorazione base di calcolo al 150%.

Grazie a queste nuove condizioni, l’installazione di un impianto fotovoltaico che fa parte di un investimento complessivo inferiore a 10 milioni di euro può sfruttare un credito d’imposta che arriva fino al 67,5% (nel caso di moduli di tipo c. e con una riduzione dei consumi generata dagli investimenti trainanti superiore al 10% per l’unità produttiva oppure del 15% sul processo produttivo).

Per quanto riguarda le rinnovabili termiche, sono incentivati sistemi che sfruttano l’energia dell’ambiente, quindi le pompe di calore, e anche il solare termico, come ha precisato la risposta alla FAQ pubblicata Il 2 novembre 2024 dal MITE /GSE (per sapere di più leggi Solare termico per aziende, pochi anni per ripagare l’investimento). La condizione è che il calore generato sia destinato ai processi produttivi.

La Legge di Bilancio ha anche ampliato la platea dei beneficiari di Industria 5.0 includendo le ESCO (società di servizi energetici) per i progetti effettuati presso i clienti. Inoltre, ha stabilito che il credito d’imposta è cumulabile non solo con altre agevolazioni finanziate con risorse statali, ma anche con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica-Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS), oltre che con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti. In ogni caso, il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo totale e restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti da altre agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare.

 
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INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

CERTIFICATI BIANCHI

I Certificati Bianchi, o Titoli di Efficienza Energetica (TEE) rappresentano lo strumento “stabile” più noto per incentivare l’efficienza energetica nel settore industriale, dei servizi, dei trasporti e delle infrastrutture energetiche. Si tratta di titoli negoziabili che vengono forniti in base ai risparmi negli usi finali di energia conseguiti con interventi di efficientamento. Per ogni TEP risparmiata (Tonnellata Equivalente di Petrolio, pari a 5.350 kWh di energia elettrica o a 1.200 metri cubi di gas naturale) viene riconosciuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) un TEE, per un numero di anni compreso tra 3 e 10 a seconda del progetto. 
Il meccanismo dei TEE è stato introdotto con il decreto ministeriale del 20 luglio 2004, con l’obiettivo di ottenere obbligatoriamente un risparmio di energia primaria da parte dei distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali (soggetti obbligati) ai quali ogni anno vengono attribuiti obiettivi da raggiungere. Successivamente, è stato allargato consentendo l’accesso volontario anche ad altri soggetti:
  • imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale non soggette all'obbligo;

  • ESCO (Energy Service Company) certificate UNI CEI 11352;

  • soggetti sia pubblici che privati che hanno nominato un EGE (Esperto in gestione dell'energia) certificato UNI CEI 11339

  • soggetti pubblici e privati che sono in possesso di un Sistema di Gestione dell'Energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.

Se come azienda non si è in possesso di ISO 50001 o di un EGE, si può accedere ai TEE tramite una ESCO per la presentazione della richiesta.
Le imprese “virtuose” che effettuano volontariamente interventi di efficientamento possono trarre guadagno dalla vendita dei TEE, mentre i soggetti obbligati che non riescono a raggiungere i target d’obbligo, devono farlo acquistando titoli. Gli scambi dei titoli tra soggetti obbligati e volontari avviene sulla piattaforma gestita dal GME (Gestore dei Mercati Energetici), oppure attraverso contrattazioni bilaterali. Sulla piattaforma del GME il valore di un TEE è attualmente attorno ai 250 euro. 
I TEE sono stati modificati nel tempo tramite diversi decreti che hanno introdotto semplificazioni tese a rendere più fruibile l’accesso per le imprese e la pubblica amministrazione. Anche nel 2025 sono previste ulteriori novità.
Sulla base di quanto disposto dal D.M. 11 gennaio 2017, i TEE si distinguono nelle seguenti tipologie:
  • titoli di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;

  • titoli di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;

  • titoli di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale non realizzati nel settore dei trasporti;

  • titoli di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti.

I TEE vanno richiesti al GSE presentando, prima di effettuare l’investimento, un progetto in grado di portare a una diminuzione dei consumi energetici rispetto a quelli attuali o, nel caso di nuove installazioni, consumi minori rispetto a un consumo di riferimento.  Per poter beneficiare dei certificati il progetto deve essere prima approvato dal GSE.
Dopo il Decreto 11 gennaio 2017 e le successive novità introdotte con il D.M. del 21 maggio 2021, è possibile presentare i progetti con le seguenti modalità.
  • Progetti a consuntivo (PC): prevedono una misura puntuale dei consumi sia nella configurazione ante sia in quella post intervento;

  • Progetti standardizzati (PS): prevedono - se ci sono determinate condizioni - la possibilità di restringere le misurazioni a un campione rappresentativo dei parametri di funzionamento.

  • Comunicazione preliminare (CP), una comunicazione semplice con cui si manifesta la volontà di accedere al meccanismo di incentivazione che permette di velocizzare i tempi; la presentazione del progetto vero e proprio, a consuntivo o standardizzato, può poi avvenire entro 24 mesi.

  • Richiesta di Valutazione Preliminare (RVP), permette di interfacciarsi direttamente con il GSE per verificare la conformità di un progetto impostando in modo corretto le modalità per la misurazione dei risparmi energetici; anche in questo caso, la trasmissione formale del progetto deve avvenire entro 24 mesi.

Una volta realizzato l’intervento, il GSE certifica i risparmi conseguiti dopo un periodo di monitoraggio generalmente annuale, per il numero di anni di durata dell’incentivo, e autorizza il GME all’emissione dei titoli spettanti.
Molti tipi di intervento possono beneficiare dei TEE, nei processi industriali, nelle reti di riscaldamento, nel terziario, nei servizi e trasporti e nel settore civile (involucro edilizio).
Tra gli impianti incentivabili (di nuova installazione o di sostituzione) in ambito industriale vi sono:
  •           impianti per la produzione di energia termica;
  •           generatori di aria calda;
  •           sistemi per il recupero del calore;
  •           essiccatori;
  •           impianti per la climatizzazione;
  •           pompe di calore;
  •           sistemi di illuminazione;
  •           impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR).
I TEE non possono essere cumulati con altre tipologie di incentivi statali richiesti per il medesimo progetto, mentre sono cumulabili con incentivi su base regionale, locale e comunitaria (come i bandi dei POR FESR erogati dalle Regioni). Per conoscere i dettagli sulla cumulabilità del TEE con altri incentivi leggi anche questo articolo.

Centrale termica con cogeneratore Vitobloc

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INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

FONDO TRANSIZIONE INDUSTRIALE

Il Fondo per la Transizione Industriale incentiva l’efficientamento energetico e la transizione ecologica nelle imprese di qualsiasi dimensione operanti sull’intero territorio nazionale che operano prevalentemente nei settori manifatturieri (sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

L’obiettivo della misura, disciplinata dal decreto ministeriale 21 ottobre 2022 del Ministro dello sviluppo economico ed entrata nel vivo con il primo bando dell’ottobre 2023, è favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici tramite l’erogazione di un contributo a fondo perduto che copre una percentuale variabile delle spese a seconda dell’intervento e della dimensione aziendale (orientativamente dal 30 al 60%).

Per il 2025 sono stati stanziati 400 milioni di euro a valere sulle risorse della Misura M1C2 - Investimento 7 del PNRR. Lo sportello per presentare domanda sul sito web dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia è aperto dal 5 febbraio e rimarrà disponibile fino all’8 aprile 2025.

Il 40% delle risorse del Fondo per la Transizione Industriale è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il 50% delle risorse, invece è riservato alle imprese energivore inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

Gli investimenti ammissibili devono riguardare una sola unità produttiva dell’impresa e avere come obiettivo l’efficientamento energetico e la transizione ecologica tramite:

  • l’installazione di impianti e componenti ad alta efficienza, la produzione di energia termica o elettrica da fonti rinnovabili per l’autoconsumo compresi impianti di cogenerazione da rinnovabili, l’utilizzo di energia di recupero, la produzione di idrogeno da rinnovabili;
  • l’uso efficiente delle risorse attraverso riuso o riciclo;
  • il cambiamento fondamentale del processo produttivo che porti  un suo efficientamento o un uso efficiente delle risorse.

I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo e le spese complessive ammissibili devono essere comprese tra 3 milioni e 20 milioni di euro. I progetti, inoltre, devono essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga non superiore a 12 mesi).

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INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

NUOVA SABATINI BENI STRUMENTALI

La misura Beni Strumentali (Nuova Sabatini) è un’agevolazione messa a disposizione a partire dal 2013 dal Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) per facilitare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, ad esclusione delle attività finanziarie e assicurative.

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing nuovi beni strumentali correlati all’attività produttiva, come macchinari, attrezzature, impianti, hardware, software e tecnologie digitali. Possono essere agevolati anche gli investimenti green. 

La Legge di Bilancio 2025 ha rifinanziato la misura Nuova Sabatini con 1,7 miliardi di euro per il periodo 2025-2029. In particolare, 400 milioni per l’anno 2025, 100 milioni per l’anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

L'agevolazione favorisce la concessione dei finanziamenti da parte di banche e intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti tramite l’erogazione di un contributo da parte del Ministero che abbatte gli interessi sui finanziamenti stessi. Il finanziamento (o leasing) può coprire l’intero investimento e deve essere di durata non superiore a 5 anni e di importo compreso tra 20.000 e 4 milioni di euro. Deve inoltre essere interamente utilizzato per coprire gli investimenti

Possono essere agevolati:

  • investimenti in beni strumentali per l’acquisto o leasing finanziario di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare;
  •  investimenti 4.0 relativi all’acquisto o leasing di beni materiali e immateriali di carattere tecnologico (comprende i beni strumentali materiali e immateriali nuovi che possono fruire del credito d’imposta Transizione 4.0, tra cui rientrano big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification ecc);
  • investimenti green per l’acquisto o leasing di macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, che migliorano l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Il contributo del Ministero è determinato convenzionalmente in base agli interessi maturati per un finanziamento di 5 anni (di importo uguale all’investimento) ad un tasso d’interesse annuo diversificato così:

  • 2,75% per investimenti ordinari
  • 3,575 per investimenti 4.0
  • 3,575 per gli investimenti green

Dal 1° ottobre 2024, inoltre, è stata attivata all’interno della Nuova Sabatini la linea di intervento “Sostegno alla capitalizzazione”, che riconosce alle PMI costituite in forma di società di capitali e impegnate in un aumento di capitale sociale un contributo del Ministero maggiorato rispetto a quello ordinario a fronte di investimenti in beni strumentali, in beni 4.0 e green. Per queste imprese, il tasso d’interesse annuo, per tutti i tipi di investimento, è pari al 5% per le micro e piccole imprese e al 3,575% nel caso delle medie imprese.

Per gli interventi di tipo condominiale, la detrazione vale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare che compone l’edificio. Il limite massimo di spesa nel caso di riduzione di rischio sismico è di 136.000 euro per unità immobiliare.
Per tutti gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali è prevista la possibilità di optare per la cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. La cessione del credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari è limitata ai soggetti incapienti.
La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali, mentre è cumulabile con specifici incentivi concessi da Regioni, Province, Comuni.
INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

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INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

CONTO TERMICO 2.0

Il Conto Termico è stato introdotto dal D.M. 28/12/2012 con l’obiettivo di agevolare gli interventi che portano a un incremento dell’efficienza (solo per la PA) e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili in edifici esistenti dotati di impianto di riscaldamento, per i quali sono messi a disposizione 900 milioni di euro annui, di cui 400 riservati alla PA.
Si tratta di un sostegno economico diretto, erogato dal Gestore dei Servizi Energetici in rate annuali per una durata compresa tra 2 e 5 anni a seconda della tipologia di intervento, oppure in un'unica soluzione, se l'importo non supera i 5.000 euro. Per ogni tipologia di intervento sono definite le spese ammissibili, i massimali di costo e il valore dell'incentivo, che varia dal 40 al 65% della spesa sostenuta, rispettando i tetti di spesa ammissibili.
Possono accedere al Conto Termico, direttamente o tramite Esco certificate UNI CEI 11352 che abbia stipulato con il soggetto un contratto di prestazione energetica o di servizio energia:
  • soggetti privati (persone fisiche, imprese, condomìni) per gli edifici residenziali e del settore terziario;
  • pubbliche amministrazioni o soggetti assimilati (comprese società “in house” alla PA, ex Istituti Autonomi Case Popolari, cooperative di abitanti );
Attualmente è in vigore la versione 2.0 del Conto Termico, dopo le modifiche introdotte con il DM 16/02/2016, ma è in vista una versione 3.0 che prevede diverse modifiche, come l’aumento delle spese ammissibili, un ampliamento degli interventi incentivabili e dei beneficiari della misura.
Ad esempio, è prevista l’estensione dell’incentivo anche agli impianti fotovoltaici in autoconsumo e ai sistemi di accumulo, ma solamente per il settore terziario e a condizione che l’elettricità prodotta serva per alimentare pompe di calore di contestuale installazione.
È possibile accedere al Conto Termico tramite due modalità:
  • accesso diretto: la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori; è previsto un iter semplificato per gli apparecchi di piccola taglia (per generatori fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 m2) compresi nel Catalogo degli apparecchi prequalificati che è stato recentemente aggiornato.
  • tramite prenotazione: per gli interventi ancora da realizzare (solo per PA o ESCO che operano per loro conto); si riceve un acconto all'avvio dei lavori, mentre il saldo sarà riconosciuto alla conclusione.
Quali interventi sono incentivati dal Conto Termico 2.0:
  • miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio (solo per la PA);
  • sostituzione di infissi e pannelli vetrati con altri a minor dispersione termica e introduzione di nuovi sistemi di ombreggiamento o schermature (solo per la PA);
  • sistemi di Building Automation (solo per la PA)
  • sostituzione dei sistemi per l'illuminazione con sistemi più efficienti (solo per la PA);
  • sostituzione di impianti per il riscaldamento con caldaie a condensazione (solo per la PA);
  • sostituzione di impianti per la climatizzazione con pompe di calore, e impianti ibridi a pompa di calore (per PA, imprese e privati);
  • sostituzione di impianto preesistente con scalda acqua a pompa di calore (per PA, imprese e privati);
  • solare termico ((per PA, imprese e privati, anche in caso di nuova installazione);
  • produzione di energia termica da caldaie e stufe a biomassa, solo in caso di sostituzione di impianto esistente (per PA, imprese e privati).
Per la sostituzione di impianti tradizionali con impianti a pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici, il contributo arriva fino al 65% delle spese.
Il Conto Termico, inoltre, finanzia il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) per le PA (e le ESCO che operano per loro conto) e il 50% per i soggetti privati e le cooperative di abitanti e quelle sociali. Infine, il Conto Termico è cumulabile con altri incentivi di natura non statale.
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INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

DETRAZIONI FISCALI PER L’EFFICIENZA DEGLI EDIFICI (ECOBONUS)

L’ Ecobonus è un incentivo che consente a privati cittadini e imprese di detrarre dalle tasse una percentuale delle spese per interventi che permettono il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni spalmabili in 10 anni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società).
In particolare, possono usufruire della detrazione i seguenti contribuenti che possiedono l’immobile oggetto di intervento:
  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e condomìni;
  • titolari di reddito d’impresa (società di persone, società di capitali), relativamente agli immobili strumentali posseduti o detenuti dall’impresa, gli immobili merce (fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita), immobili patrimonio (immobili che costituiscono un investimento per l’impresa).
  • associazioni tra professionisti;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • Istituti autonomi per le case popolari ed enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Possono essere agevolati molti interventi, tra i quali: riqualificazione globale degli edifici esistenti, isolamento termico dell’involucro edilizio, installazione di serramenti e schermature solari, installazione di pompe di calore, sistemi ibridi e caldaie a biomassa in sostituzione di un generatore di calore esistente, installazione di collettori solari, di scaldacqua a pompa di calore, di sistemi di building automation, di microcogeneratori. Ricordiamo che per l’installazione di generatori di calore alimentati esclusivamente a combustibili fossili non sono più disponibili incentivi.
 
Fino allo scorso anno le percentuali di detrazione previste dall’Ecobonus variavano dal 50% fino all’85% (nel caso di interventi su parti comuni dei condomini). La Legge di Bilancio 2025, invece, ha livellato tutte le aliquote al 50% a partire dal 1° gennaio 2025, mentre per gli anni 2026 e 2027 la percentuale scenderà al 36%.  Per i privati che intendono effettuare interventi sulla seconda casa, l’aliquota passa al 36% già a partire da quest’anno, mentre nel 2026 e 2027 calerà ulteriormente al 30%.
Sono previsti dei tetti massimi di detrazione per ciascuna tecnologia installata (ad esempio, 100.000 euro per la riqualificazione energetica globale o 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione).
L’Ecobonus non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali statali previste per i medesimi interventi, mentre è cumulabile con specifici incentivi concessi da Regioni, Province, Comuni.
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INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

SOSTEGNO PER L’AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA RINNOVABILI NELLE PMI

Con il decreto del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made In Italy)  del 13 novembre 2024, è stato istituito un nuovo strumento di sostegno all’interno delle risorse del PNRR, specificamente pensato per favorire l’autoproduzione e l‘autoconsumo istantaneo o differito di energia da fonti rinnovabili nelle imprese di micro, piccola e media dimensione.
 
Oggetto dell’iniziativa sono gli impianti fotovoltaici e minieolici, oltre a sistemi per l‘accumulo dell’elettricità prodotta.
 
L'incentivo consiste in un contributo in conto impianti e si rivolge alle Pmi in tutta Italia, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.
 
Sono disponibili in tutto 320 milioni di euro, di cui il 40% riservato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.
 
Possono essere effettuate spese a partire da 30.000 euro e fino a 1 milione di euro e l’incentivo è concesso nella misura massima del:
  • 30% per le medie imprese
  • 40% per le micro e piccole imprese
  • 30% per l'eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell'investimento
  • 50% per la diagnosi energetica ex-ante (obbligatoria)
I progetti devono riguardare un’unica unità produttiva e gli impianti devono essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività o su pertinenze dell’edificio principale. L’elettricità prodotta dagli impianti, inoltre, deve essere destinata totalmente all’autoconsumo dell’unità produttiva, e l’eventuale eccesso può essere accumulato, immesso in rete o ceduto a configurazioni di autoconsumo.
Il 40% dei fondi stanziati riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.
Il soggetto incaricato per la gestione e l‘erogazione dell’incentivo è Invitalia e l’apertura del bando è prevista entro la prima metà del 2025.

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INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

BANDI REGIONALI

Un altro strumento molto importante che consente di abbattere le spese per investimenti in efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili è rappresentato dai Bandi regionali finanziati da fondi UE.
 
Il Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR), infatti, mette a disposizione delle regioni italiane, con un orizzonte di applicazione di 7 anni (ora siamo nel periodo 2021-2027), delle risorse dedicate prevalentemente alle PMI per iniziative legate all’innovazione, alla digitalizzazione, all’energia e alla riduzione delle emissioni di CO2. Ciascuna Regione prepara quindi dei Programmi Operativi Regionali (POR) in seguito ai quali vengono emanati specifici bandi.
 
Gli incentivi alimentati dal FESR agevolano un ampio ventaglio di interventi per l’efficienza energetica, tra i quali nuovi impianti per la produzione di energia, macchinari destinati alle linee produttive e miglioramenti dell’involucro edilizio.
I bandi prevedono un contributo a fondo perduto che copre una determinata percentuale delle spese oltre (ma non sempre) a un contributo a tasso agevolato per la restante parte dei costi. Il vantaggio è che il contributo si riceve prima di realizzare l’intervento.
 
Tra i Bandi regionali attualmente attivi, segnaliamo quello della Regione Lazio che sostiene investimenti per il risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Resterà aperto fino al 16 luglio 2025.
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INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Le comunità energetiche rinnovabili (CER) sono gruppi di produttori e consumatori che si uniscono per produrre, condividere e consumare localmente energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaica, ma anche eolica, geotermica e da biomassa).
 
A questi particolari gruppi di “prosumer” (produttori-consumatori) il PNRR ha destinato specifici incentivi per la realizzazione degli impianti.
 
Le CER sono nate ufficialmente in Italia con il Decreto Milleproroghe 162 2019, convertito nella Legge 8 del 28 febbraio 2020, che ha iniziato a recepire le indicazioni della direttiva RED II (Renewable energy directive 2018/2001/UE). Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 ha recepito definitivamente la Direttiva RED II introducendo alcune fondamentali novità per le CER e per l’autoconsumo diffuso. Infine, dopo un lungo iter che ha previsto il passaggio dalla Commissione Europea, il 23 gennaio 2023 è stato pubblicato dal MASE il decreto attuativo e, in seguito, le regole tecniche per accedere agli incentivi. In totale sono stati stanziati 5,7 miliardi di euro (tra PNRR e altre risorse pubbliche) con l’obiettivo di installare impianti per complessivi 5 GW di potenza.
 
Alle Comunità Energetiche Rinnovabili possono partecipare diversi soggetti a condizione che siano connessi alla stessa cabina primaria:
  • persone fisiche;
  • piccole e medie imprese;
  • amministrazioni locali ed enti territoriali;
  • enti di ricerca e formazione;
  • terzo settore, enti religiosi e di protezione ambientale.
Per creare una CER bisogna dare vita a un soggetto giuridico autonomo (associazione, consorzio, cooperativa, fondazione, tutte non a scopo di lucro). Una volta ottenuta l’autorizzazione a installare, il progetto può essere reso operativo e possono essere richiesti gli incentivi al GSE. La potenza dei singoli impianti non può superare 1 MW.
 
Esistono due forme di incentivazione delle CER, cumulabili tra loro:
  • un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e destinato agli impianti realizzati all’interno dei territori dei Comuni sotto i 5.000  abitanti (2 GW complessivi incentivabili e 2,2 miliardi di fondi assegnati);
  • una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta, condivisa e autoconsumata, valida per tutto il territorio nazionale, della durata di 20 anni e variabile in funzione della potenza dell’impianto, oltre a un ulteriore premio legato al prezzo medio zonale orario dell’energia elettrica (massima potenza finanziabile pari a 5 GW e 3,5 miliardi di euro assegnati da recuperare tramite gli oneri in bolletta).

Attualmente è prevista la scadenza del 30 marzo 2025 per accedere al contributo a fondo perduto destinato ai Comuni sotto i 5.000 abitanti, ma è in vista una probabile proroga. Inoltre, potrebbe essere alzata la soglia del numero di abitanti dei Comuni.