Entro il 30 aprile le aziende industriali con consumi superiori a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio, o superiori a 1.000 per gli altri settori, devono comunicare alla FIRE l’Energy Manager nominato. Ecco cosa bisogna sapere.
Il prossimo 30 aprile, come ogni anno, scadrà il termine per la nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, figura comunemente chiamata Energy Manager.
Ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 19 della legge 10/91, sono obbligate alla nomina dell’Energy Manager le seguenti realtà:
L’Energy Manager si occupa di tutto ciò che riguarda la gestione dell’energia in un’azienda, con l’obiettivo di contenere i consumi e costi energetici e abbattere le emissioni inquinanti (per approfondire il ruolo dell’Energy Manager è disponibile l'articolo "Obbligo dell’Energy Manager in azienda: cosa sapere").
La nomina deve essere inviata alla FIRE (Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia, organizzazione che gestisce l’elenco degli Energy Manager su mandato del ministero dello Sviluppo Economico), tramite la piattaforma NEMO, all’indirizzo nemo.fire-italia.org.
La FIRE ricorda che i soggetti che si accreditano per la prima volta sul portale NEMO devono procedere con la richiesta di accreditamento qualche giorno prima (precisamente entro il 26/04/2019), per permettere alla Federazione di approvare la registrazione nei tempi stabiliti.
Per le aziende che, pur non essendo obbligate, procedono volontariamente alla nomina dell’Energy Manager, non è prevista alcuna scadenza se si tratta di prima nomina. Dal secondo anno in poi, però, anche queste realtà sono tenute a rispettare la scadenza del 30 aprile, come stabilito dalla nota esplicativa della Circolare Mise del 18 dicembre 2014.
La mancata nomina dell’Energy Manager da parte dei soggetti obbligati comporta alcune penalizzazioni.
Il DRP n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ha stabilito infatti che:
“L’inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.164 euro e non superiore a 51.645 euro”.
Inoltre, i soggetti obbligati che non provvedono alla nomina non possono accedere agli incentivi del Certificati Bianchi.
Non sono previste sanzioni in caso di errori nella compilazione del modulo di nomina, fermo restando il rispetto della scadenza e fatto salvo il caso di dichiarazioni false. Nel caso di errore, è possibile correggere il dato accedendo a NEMO con le proprie credenziali.
Lo scorso anno sono pervenute alla FIRE 2.315 nomine, 1.564 delle quali effettuate da soggetti obbligati e le restanti 731 da soggetti non obbligati:
Se tutte le aziende che rientrano nei parametri dei consumi stabiliti si fossero adeguate all’obbligo di legge, tuttavia, i numeri sarebbero molto diversi, tanto che la stima di inadempienza complessiva è vicina al 50%.
La pecora nera è rappresentata dalla Pubblica Amministrazione per cui si calcola un tasso di inadempienza molto alto.
Basti pensare che solo la metà delle Città metropolitane ha inviato la nomina nel 2017, mentre i capoluoghi di provincia che hanno nominato un Energy Manager sono 34 su 116.
A bilanciare positivamente il quadro c’è il dato di crescita delle nomine (come mostra il grafico FIRE sottostante), aumentate complessivamente dell’11% dal 2003 al 2017.