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26 novembre 2019  |  a cura di Industriale Viessmann  |  condividi con

Come funzionano le agevolazioni per le imprese energivore

26 novembre 2019
Aziende Energivore, Normative e Detrazioni

Le agevolazioni per le imprese energivore sugli oneri di sistema non sono calcolate sui consumi, ma in percentuale sul valore aggiunto: chi ha un’intensità energetica sul VAL più alta paga meno.

Le imprese energivore italiane godono di sconti sulla bolletta elettrica. Si tratta di circa 3.000 realtà manifatturiere, che in questo modo possono ridurre il peso della spesa energetica sui propri costi operativi.
Ma cosa significa essere un’impresa energivora? E a quale sconto si ha diritto? Vediamo di cosa si tratta.
Il meccanismo delle agevolazioni attuale è in vigore dal 1° gennaio 2018, quando è diventato operativo il Decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 21 dicembre 2017, redatto con lo scopo di adeguarsi alle indicazioni comunitarie e di ridurre il differenziale di prezzo dell’energia elettrica pagato dalle imprese più esposte alla concorrenza estera.
Il decreto ha cambiato il concetto di impresa energivora, svincolandola dalla quantità assoluta di energia consumata, ma collegandolo all’incidenza del costo energetico sul valore aggiunto lordo (VAL, calcolato come valore medio triennale).
In questo modo, il diritto alle agevolazioni è stato esteso anche ad aziende di dimensioni più piccole.

L’agevolazione cui hanno diritto le imprese energivore consiste in sconti sugli “oneri di sistema” pagati in bolletta, in particolare sulla componente Asos destinata al sostegno alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione.
Questa componente viene applicata all’energia consumata (euro/kWh), alla potenza impegnata (euro/kW/anno) e in quota fissa (euro/anno) e viene pagata, appunto, in maniera differenziata tra imprese a forte consumo di energia elettrica e gli altri utenti.

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Le imprese energivore che accedono alle agevolazioni

Per beneficiare dell'agevolazione le imprese devono avere un consumo annuo di almeno 1 GWh (in precedenza la soglia era di 2,4 GWh/anno) e possedere uno tra i seguenti requisiti:
  • operare in uno dei settori dell'Allegato 3 delle Linee guida CE sugli aiuti di Stato (imprese sottoposte a competizione in ragione dei costi energetici);
  • operare in uno dei settori dell'Allegato 5 delle Linee guida CE sugli aiuti di Stato (imprese con alta intensità degli scambi transfrontalieri) e avere un indice di intensità elettrica (ossia i costi dell’elettricità rispetto al VAL) superiore al 20%;
  • essere negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia per gli anni 2013 e 2014 della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Questi criteri che definiscono le imprese energivore sono gli stessi che obbligano le aziende a effettuare la Diagnosi Energetica ogni quattro anni.

Livelli di contribuzione agli oneri di sistema

Le imprese manifatturiere appartenenti ai settori riportati negli Allegati 3 e 5 delle Linee guida CE con un indice di intensità elettrica rispetto al VAL maggiore o uguale al 20% hanno diritto a un livello di contribuzione agli oneri Asos come da seguente tabella.

Classe di intensità elettrica rispetto al VAL

Livello di contribuzione alla tariffa Asos

20%≤ iVAL< 30%

2,5% VAL

30%≤ iVAL< 40%

1,5% VAL

40%≤iVAL< 50%

1% VAL

iVAL ≥ 50%

0,5% VAL

 

In pratica, l’applicazione della "clausola VAL" consente alle imprese di pagare un contributo ai costi delle rinnovabili proporzionale al proprio risultato aziendale. L’esistenza di più classi di intensità energetica rispetto al VAL, ciascuna con un diverso livello di contribuzione, consente di assicurare maggiore equilibrio nella concessione delle agevolazioni.

Per le imprese rientranti nell’allegato 3 delle Linee guida CE con intensità elettrica sul VAL inferiore al 20%, e per le altre imprese comprese negli elenchi degli energivori per gli anni 2013 e 2014, invece, sono state mantenute classi di agevolazione basate sul rapporto fra il costo dell’energia elettrica e il fatturato, con percentuali riviste come indicato nella tabella seguente.

Classe di intensità elettrica rispetto al fatturato

Livello di contribuzione alla tariffa Asos

iFAT< 2%

100%

2%≤ iFAT< 10%

55%

10%≤iFAT< 15%

40%

iFAT ≥ 15%

25%

 

Per stabilire criteri che premiassero le imprese più virtuose dal punto di vista dell’efficienza energetica ed evitare situazioni non eque (per esempio imprese con un’alta intensità energetica perché pagano molto l’energia e sono inefficienti), nella determinazione degli scaglioni di contribuzione sono stati considerati i “consumi efficienti” stabiliti dall’ENEA e i prezzi dell’elettricità stabiliti dall’EREA, l’autorità per l’energia.

È importante sottolineare che le agevolazioni statali sull’acquisto dell’energia non devono mai sostituire una strategia di efficientamento basata sulla Diagnosi Energetica e sui successivi interventi di adeguamento impiantistico e tecnologico.
Solo una strategia di questo tipo, infatti, permette di ottenere reali vantaggi nel tempo che vanno al di là della riduzione dei costi energetici, contribuendo a migliorare i processi e a rendere ecosostenibile la produzione.

Per saperne di più leggi: GUIDA 2019 AGLI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

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