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13 maggio 2022  |  a cura di Industriale Viessmann  |  condividi con

Fondo Kyoto: nuovo bando per l’efficienza energetica della PA

Scuole, ospedali e centri sportivi hanno tempo fino al 31 luglio per accedere ai finanziamenti agevolati del Fondo Kyoto che consentono di migliorare l’efficienza energetica


Indice:
  1. Chi può accedere ai finanziamenti agevolati del Fondo Kyoto?
  2. Cosa concede il Fondo Kyoto a scuole, strutture sanitarie ed edifici sportivi?
  3. Quali interventi per l’efficientamento energetico sono ammessi?
  4. Cosa deve fare una PA per presentare domanda di finanziamento?

Il decreto direttoriale del Mite n. 463 del 30 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 10 marzo 2022, ha riaperto i termini per accedere ai finanziamenti a tasso agevolato destinati all'efficientamento energetico e idrico degli edifici pubblici. Si tratta del “Fondo Kyoto” pensato inizialmente per i soli edifici scolastici e universitari (DL 91/2014) e poi esteso anche alle strutture sanitarie e agli impianti sportivi di proprietà pubblica dalla Legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, art. 1, comma 743). Il bando precedente si era concluso il 20 dicembre 2021, mentre ora, con la riapertura, tutte le strutture interessate hanno tempo fino al 31 luglio 2022 per presentare le domande. Le risorse per questa nuova tranche di agevolazioni ammontano ad oltre 187 milioni di euro.

Chi può accedere ai finanziamenti agevolati del Fondo Kyoto?

Possono presentare domanda di concessione dei prestiti agevolati:
  1. i soggetti pubblici proprietari delle seguenti strutture:
    • edifici destinati all'istruzione scolastica, inclusi gli asili nido, all'istruzione universitaria, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
    • impianti sportivi, non compresi nel “Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane” di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;
    • edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari;
  2. i soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso le strutture pubbliche elencate al precedente punto 1;
  3. i Fondi di investimento immobiliare costituiti ai sensi al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per i soli edifici destinati all’istruzione scolastica e universitaria.

Ogni soggetto titolato ad accedere al Fondo può presentare più domande di finanziamento. Gli unici limiti sono dati dalla spesa massima finanziabile per singolo edificio, così come previsto dall’articolo 7 del decreto interministeriale n. 65 del Min. Istruzione e Min. Università e Ricerca dell’11 febbraio 2021 (art. 9) che disciplina le modalità di accesso al bando.


Cosa concede il Fondo Kyoto a scuole, strutture sanitarie ed edifici sportivi?

Il Fondo, gestito con il supporto della Cassa Depositi e Prestiti, concede prestiti a tasso agevolato con procedura di ammissione secondo l’ordine cronologico di ricezione delle istanze, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. In particolare, secondo il decreto interministeriale n. 65:
  • il Fondo concede finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e idrico;
  • gli interventi devono garantire un miglioramento nel parametro di efficienza dell’edificio di almeno 2 classi energetiche;
  • i prestiti hanno un tasso di interesse dello 0,25% e la durata massima del finanziamento è pari a 20 anni;
  • le risorse messe a disposizione ammontano a 187.021.292,95 milioni di euro e l’importo massimo che si può richiedere per singolo edificio è di 2 milioni di euro.


Quali interventi per l’efficientamento energetico sono ammessi?

Gli interventi che possono fruire dei prestiti agevolati del Fondo Kyoto sono numerosi. Per quanto riguarda l’efficientamento energetico, rientrano nell’agevolazione anche le spese per l’analisi, il monitoraggio e la diagnosi energetica (30.000 di spesa massima per edificio con durata massima finanziamento agevolato 10 anni). Per quanto riguarda, invece, le opere strutturali e gli impianti, sono compresi:
  • isolamento termico dell’edificio, sostituzione finestre e infissi e installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti utilizzanti generatori di calore a condensazione, pompe di calore, caldaie a biomassa;
  • installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione;
  • installazione di collettori solari termici;
  • sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
  • riqualificazione degli impianti di illuminazione;
  • installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
  • installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici.


Cosa deve fare una PA per presentare domanda di finanziamento?

Una volta individuato l’edificio su cui intervenire, è necessario effettuare una diagnosi energetica e certificare la classe energetica di partenza tramite l’APE. Poi bisogna predisporre un progetto di fattibilità tecnico economica, con una relazione tecnica che individui gli interventi da effettuare, il miglioramento di almeno due classi energetiche a seguito della realizzazione degli interventi, il cronoprogramma dell’intervento, il rispetto dei requisiti tecnici; dovrà, inoltre, essere allegato un quadro economico. La domanda per accedere alle agevolazioni potrà essere inviata compilando il modulo di ammissione sul portale della Cassa Depositi e Prestiti.

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