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12 settembre 2024  |  a cura di Industriale Viessmann
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Ora Industria 5.0 può partire

12 settembre 2024
Agevolazioni fiscali

Completato l’iter normativo, Industria 5.0 entra nella fase operativa. Disponibili 6,3 miliardi di euro per innovare i processi e abbassare i consumi energetici sfruttando il credito d’imposta.


INDICE:

I riferimenti normativi di Industria 5.0

Cosa è Industria 5.0

A quali imprese è destinato il piano

Le differenti aliquote per il credito d’imposta

Gli investimenti per le energie rinnovabili ammessi

I massimali di spesa per gli impianti a fonti rinnovabili

I calcoli per il risparmio energetico da ottenere

L’iter complesso di Industria 5.0: ecco come funziona

Perché conviene investire con Industria 5.0


I riferimenti normativi di Industria 5.0

Dopo qualche mese di attesa, gli incentivi di Industria 5.0 (o Transizione 5.0) sono ora pienamente operativi: ben 6,3 miliardi di euro del PNRR vengono messi concretamente a disposizione fino al 31 dicembre 2025 per incentivare interventi di innovazione che portino a una riduzione dei consumi energetici, una cifra davvero ingente considerando quanto è stato stanziato per altre importanti misure “green”, ad esempio per le Comunità Energetiche Rinnovabili a cui sono destinati 5,7 miliardi. Questi fondi si aggiungono ai 6,4 miliardi stanziati per Industria 4.0

La misura è nata con l’articolo 38 del Decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Dopo la pubblicazione del decreto interministeriale del 24 luglio 2024 con le modalità attuative, è arrivato il decreto direttoriale del 6 agosto 2024 del Mimit, che ha disposto l’apertura dal 7 agosto della Piattaforma informatica per la prenotazione del beneficio. A seguire, il 16 agosto scorso, è arrivata una corposa circolare operativa del Mimit e del GSE contenente le linee guida complete per l’implementazione del piano Transizione 5.0: chiarimenti sui criteri per determinare i risparmi energetici per accedere al credito d’imposta (anche con esempi pratici dei risparmi conseguibili), precisazioni sui requisiti per gli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e sulle procedure per l’accesso all’incentivo.

Ricapitoliamo le finalità dell’agevolazione Industria 5.0, per cosa è utilizzabile e le detrazioni a cui si ha diritto in funzione dell’investimento.


Impianto fotovoltaico industria 5.0

Cosa è Industria 5.0

Industria 5.0 è una misura che introduce un credito di imposta particolarmente vantaggioso per chi vuole investire in innovazione e, insieme, in efficienza energetica. Il credito di imposta riduce l’imposta sugli utili con il meccanismo della compensazione e in questo caso l’aliquota massima arriva al 45%.

L’incentivo si applica ai beni strumentali materiali e immateriali nuovi già previsti da Industria 4.0 che fungono da interventi “trainanti” (i beni specificati nell' Allegato A e Allegato B della Legge 232/2016), a condizione che si ottenga una riduzione dei consumi energetici pari ad almeno il 3% dell'unità produttiva o ad almeno il 5% se calcolata sul processo interessato dall'investimento. La riduzione dei consumi energetici deve essere certificata da relazioni tecniche asseverate ex ante ed ex post (prima e dopo l’intervento).

Ricordiamo che i beni materiali specificati nell’ Allegato A sono costituiti da sistemi e dispositivi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (macchine utensili, motrici, sistemi di controllo, ecc.), mentre i beni immateriali dell’Allegato B sono i software che garantiscono il monitoraggio continuo dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, oppure che introducono meccanismi di efficienza energetica attraverso l’elaborazione dei dati provenienti dalla sensoristica IoT (Energy Dashboarding).

Se viene realizzato almeno uno degli interventi trainanti e si ottiene il risparmio energetico minimo previsto, sono agevolabili anche le spese per la formazione e per gli investimenti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (interventi “trainati”).
Possono fruire del credito di imposta previsti dal piano Transizione 5.0 i progetti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, con possibilità di completare gli oneri documentali entro il 28 febbraio 2026.

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A quali imprese è destinato il piano

Tutte le imprese residenti sul territorio italiano e le stabili organizzazioni con sede in Italia che intendano effettuare investimenti in innovazione ed efficientamento energetico possono accedere al credito di imposta di Industria 5.0, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione, dal settore e dal regime fiscale. Bisogna solamente rispettare gli obblighi previdenziali e assistenziali e i requisiti per la sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre a non essere in stato di liquidazione e fallimento. È possibile accedere al beneficio per uno o più progetti di innovazione in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto.

La misura è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse statali, ad eccezione del credito d’imposta Transizione 4.0 (perché questi investimenti sono già compresi nella versione 5.0) e del credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) e nelle Zone Logistiche Speciali (ZLS).

 

Le differenti aliquote per il credito d’imposta

Il credito d’imposta previsto da Transizione 5.0 va calcolato considerando il singolo anno di investimento e prevede 9 aliquote variabili in funzione dell’ammontare delle spese, del risparmio energetico conseguito e della destinazione degli interventi (se la struttura/edificio oppure il processo produttivo). Il limite di spesa massimo è pari a 50 milioni di euro annui.

Ecco la tabella riassuntiva delle differenti aliquote:

 

Riduzione consumi stabilimento

Riduzione consumi tra 3% e 6%

Riduzione consumi tra 6% e 10%

Oltre il 10%

Riduzione consumi processo produttivo

Riduzione consumi tra 5 % e 10%

Riduzione consumi tra 10% e 15%

Oltre il 15%

Fino a 2,5 milioni €

35%

40%

45%

Da 2,5 a 10 milioni €

15%

20%

25%

Da 10 a 50 milioni €

5%

10%

15%

 

Gli investimenti per le energie rinnovabili ammessi

Gli investimenti in beni strumentali materiali funzionali all’esercizio d’impresa per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo (anche a distanza), come abbiamo visto, possono accedere a Industria 5.0 come interventi “trainati” dagli investimenti di Industria 4.0 e non concorrono ai calcoli per il risparmio energetico.Si tratta delle tecnologie previste  dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo n. 199/2021, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;

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Ma quali sistemi rinnovabili sono ammessi? L’elenco è questo:

  • tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica rinnovabile, anche a distanza, ad esclusione degli impianti a biomassa; l’investimento tipico, quindi, è quello degli impianti fotovoltaici, con moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea caratterizzati da determinati livelli di rendimento a livello di modulo e cella (ne parliamo sotto); in attesa della predisposizione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico, i moduli fotovoltaici e i loro componenti devono inoltre essere conformi a un preciso elenco di norme CEI EN;
  • impianti per la produzione di energia termica con elettrificazione dei consumi termici, ma l’energia deve essere utilizzata esclusivamente come calore di processo (non cedibile a terzi), e l’elettricità utilizzata deve essere rinnovabile autoprodotta oppure deve essere approvvigionata attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile certificata; in questo ambito sono incentivabili le pompe di calore, comprese quelle geotermiche;
  • impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
  • servizi ausiliari di impianto.

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A specificare le caratteristiche di rendimento necessarie per moduli e celle fotovoltaiche per essere ammessi all’incentivo, è il Decreto legge n. 181 del 9 dicembre 2023, all'articolo 12 (con qualche modifica apportata dal Decreto legge 113/2024 all'art.1). In particolare, esistono tre casistiche:

  1. moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  2. moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  3. moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0%.

Chi effettua investimenti in impianti fotovoltaici del tipo b) o c) ha un vantaggio in più, perché esiste un coefficiente premiante sulle spese: nel primo caso concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per il 120%, mentre per la tipologia c) si sale al 140%.

Per quanto riguarda la dimensione degli impianti per la produzione di elettricità rinnovabile, bisogna considerare che la producibilità massima preventivata non può superare il 105% del fabbisogno energetico complessivo annuo della struttura produttiva. Il dimensionamento degli impianti per produzione di energia termica da fonti rinnovabili, invece, è determinato con riferimento al fabbisogno di calore necessario per la specifica attività a cui il dispositivo è destinato. Il calore prodotto, quindi deve essere utilizzato nel processo produttivo e non per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria.

 

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I massimali di spesa per gli impianti a fonti rinnovabili

Il piano Transizione 5.0 prevede dei massimali di spesa per ciascuna delle tecnologie coinvolte negli investimenti in fonti rinnovabili, che diminuiscono al crescere della dimensione dell’impianto e che riassumiamo nelle seguenti tabelle.

Costo massimo per le rinnovabili elettriche:

FONTE P ≤20 kW €/kW 20 kW <P ≤ 20 kW
€/kW
200 kW <P ≤ 600 kW
€/kW
600 kW <P ≤ 1000 kW
€/kW
1000 kW < P €/kW
Fotovoltaico  1.350 1.060 970 860 800
Eeolico  2.640 2.160 1.280 1.280 1.080
Idraulico 2.970 2.640 2.640 2.380 1.850
Geotermico 2.750 2.750 2.750 2.750 1.800

 

Costo massimo per le rinnovabili termiche:

 FONTE  P≤ 1000 kWt [€]  1000 kWt < P [€]
 aria/aria 720 500
 aria/acqua 1.560 1.000
 geotermica 2.280 2.000

 

 

I calcoli per il risparmio energetico da ottenere

La misurazione del risparmio energetico ottenibile grazie agli investimenti si basa sui consumi precedenti l’intervento, che sono un fattore cruciale per poter ottenere l’incentivo di Industria 5.0. La circolare operativa del Mimit e del GSE fornisce molte delucidazioni in proposito. In linea generale, per le imprese costituite da più di 12 mesi il risparmio va calcolato sulla base di dati tracciabili relativi ai consumi energetici dell’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto. Se non sono disponibili le misurazioni, si possono utilizzare dati contenuti in schede tecniche o stime basate su modellizzazione software. Per le imprese attive da più di sei mesi e meno di 12, i dati disponibili vengono riproporzionati sull’intera annualità.
Nel caso, invece, di imprese attive da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto oppure di imprese che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi da meno di sei mesi, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente devono essere determinati in base a uno scenario controfattuale.
Per la situazione ex post, le prestazioni energetiche sono determinate sulla base di una stima dei consumi energetici conseguibili grazie agli investimenti “trainanti”.

fotovoltaico

 

L’iter complesso di Industria 5.0: ecco come funziona

L’accesso a Industria 5.0 è caratterizzato da un iter burocratico abbastanza lungo e complesso che richiede l’intervento di diverse professionalità. Gli investimenti devono essere completati entro il 31 dicembre 2025, quindi significa che bisogna affrettarsi.
Come precisa la circolare operativa dello scorso 16 agosto, è necessario inviare tre differenti comunicazioni caratterizzate da una specifica procedura, ciascuna con un lungo elenco di documenti da produrre:

  • la comunicazione preventiva o di prenotazione da trasmettere per via telematica attraverso la piattaforma disponibile nella sezione “Transizione 5.0” nell’area clienti del sito internet del GSE; tra i vari documenti, è necessario allegare la certificazione ex ante attestante la riduzione dei consumi energetici ottenibile tramite gli investimenti, firmata digitalmente dal soggetto certificatore idoneo;
  • la comunicazione di avanzamento del progetto, da trasmettere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito di imposta prenotato, che deve riportare gli estremi delle fatture relative agli ordini al fornitore attestanti il versamento di un acconto minimo del 20% del costo di acquisizione;
  • la comunicazione di completamento del progetto, da trasmettere entro il 28 febbraio 2026 sempre attraverso la piattaforma "Transizione 5.0” nell’Area Clienti del sito del GSE; in questa sede bisogna trasmettere le schede tecniche DNSH (Do No Significant Harm), la certificazione ex post relativa agli interventi effettivamente realizzati (conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante), e l’attestazione rilasciata dal produttore che certifica la rispondenza ai requisiti richiesti dei moduli fotovoltaici utilizzati.

iter complesso di Industria 5.0

 

Perché conviene investire con Industria 5.0

Nonostante la complessità delle procedure e della documentazione da produrre, il piano Transizione 5.0 è senz’altro un ottimo strumento che permette a tutte le imprese di fare innovazione ed efficientare processi e struttura. I motivi che lo rendono particolarmente appetibile sono sintetizzabili così:

  • si possono ridurre significativamente i consumi e i costi dell’approvvigionamento energetico grazie a investimenti mirati: più si riducono i consumi, più l’incentivo diventa conveniente;
  • si innova l’impresa anche grazie alla trasformazione digitale, modernizzando i processi produttivi con tecnologie avanzate a vantaggio della competitività dell’impresa sul mercato;
  • si riduce l’impatto ambientale dell’impresa adottando un approccio basato sui principi ESG (Environmental, social and governance);
  • si ha l’opportunità di provvedere alla formazione del personale sulle tematiche della trasformazione digitale ed energetica, cruciali per il futuro di ogni impresa.

 

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