Anche per il 2021 sono molte le agevolazioni statali che consentono di abbattere i costi di efficientamento energetico delle imprese e della pubblica amministrazione. Qualche novità è stata introdotta, ma nella sostanza tutti gli strumenti a disposizione negli anni passati sono stati confermati.
Gli incentivi per l’efficienza energetica, lo ricordiamo, non rappresentano solo un’opportunità di risparmio economico per le imprese che intendono effettuare interventi. Si tratta di molto di più: sono il mezzo con cui tutti gli Stati europei intendono proseguire il percorso di decarbonizzazione per combattere il cambiamento climatico. Dopo la ratificazione del protocollo di Kyoto, nel 2005, sono state messe in campo a livello globale varie misure per avviare un percorso virtuoso con obiettivi che periodicamente vengono rivisti. L’efficienza energetica e l’utilizzo delle fonti rinnovabili sono due elementi fondamentali di questa strategia. Le Direttive dell’Unione Europea, a partire dal piano “20 20 20”, hanno indicato i percorsi da seguire, recepiti poi nei Piani Nazionali dai singoli Stati che contengono gli obiettivi per il 2030 (l’Italia ha pubblicato il proprio PNIEC, Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, all’inizio del 2020).
Presentiamo qui gli incentivi validi nel 2021 per le aziende e la PA per investimenti in efficienza e in fonti rinnovabili; si tratta di detrazioni fiscali oppure di contributi economici diretti che vengono forniti a seconda della tecnologia adottata.
Come premessa fondamentale, va ricordato che ogni intervento di efficientamento energetico dovrebbe essere preceduto da un’analisi precisa dei consumi, dei processi e degli impianti per individuare le possibilità di miglioramento. Quest’analisi si effettua mediante una Diagnosi Energetica.
I Certificati Bianchi, o Titoli di Efficienza Energetica (TEE) rappresentano il più importante strumento per incentivare l’efficienza energetica nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione.
Si tratta di titoli negoziabili che vengono forniti in base ai risparmi negli usi finali di energia, conseguiti con interventi di efficientamento. Per ogni TEP (Tonnellata Equivalente di Petrolio) di risparmio viene riconosciuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) un TEE, per un numero di anni compreso tra 3 e 10 a seconda del progetto. Per molto tempo il valore di un TEE è stato vicino a 100 euro, per poi alzarsi a inizio del 2018 e stabilizzarsi negli ultimi anni sopra i 250 euro.
Il meccanismo attualmente è oggetto di una revisione che apporterà alcune semplificazioni, oltre a determinare gli obiettivi quantitativi di risparmio energetico per gli anni 2021-2024 da conseguire attraverso i TEE. L’aggiornamento si è reso necessario anche per rilanciare il meccanismo che negli ultimi anni ha segnato un progressivo declino.
Il sistema dei TEE è stato introdotto con il decreto ministeriale del 20 luglio 2004, con l’obiettivo di ottenere obbligatoriamente un risparmio di energia primaria da parte dei distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali (soggetti obbligati). Successivamente, è stato allargato consentendo l’accesso volontario anche ad altri soggetti.
Sulla base di quanto disposto dal D.M. 11 gennaio 2017, i TEE si distinguono nelle seguenti tipologie:
Le regole di funzionamento dei certificati bianchi sono state aggiornate con i Decreti Ministeriali dell’11 gennaio 2017 e dell’8 maggio 2018. Con il Decreto del 30 aprile 2019 è stata inoltre approvata la Guida operativa redatta dal GSE che chiarisce tutti gli aspetti per la richiesta di accesso al meccanismo e fornisce indicazioni sulle potenzialità di risparmio energetico derivanti dall’adozione delle migliori tecnologie.
Molti tipi di intervento possono beneficiare dei TEE, nei processi industriali, delle reti di riscaldamenti, nel terziario, nei servizi e trasporti e nel settore civile (involucro edilizio).
Tra gli impianti (di nuova installazione o di sostituzione) in ambito industriale vi sono:
I Certificati Bianchi possono essere acquistati e venduti sull’apposita piattaforma di mercato gestita dal GME (Gestore dei Mercati Energetici) e non possono essere cumulati con altre tipologie di incentivi statali (come detrazioni e finanziamenti in conto capitale) richiesti per il medesimo progetto, mentre sono cumulabili con incentivi riconosciuti su base regionale, locale e comunitaria.
Per conoscere i dettagli sulla cumulabilità del TEE con altri incentivi è disponibile questo articolo.
Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica è un fondo di natura rotativa destinato a sostenere gli interventi di efficienza energetica realizzati da imprese, ESCO, e Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi.
Il Fondo è Istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) ed è disciplinato dal decreto interministeriale 22 dicembre 2017. La gestione è affidata a Invitalia, presso cui bisogna inviare la domanda online registrandosi nell’area riservata: l’ammissibilità della domanda è valutata entro 60 giorno dalla ricezione della documentazione. Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica “misura a sportello”, quindi le domande sono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo e non ci sono graduatorie. Le risorse finanziarie stanziate per l'incentivo ammontano a 310 milioni di euro.
Sono concessi due tipi di sostegno:
A propria volta la sezione del Fondo destinata alle garanzie prevede una riserva del 30% per gli interventi riguardanti reti o impianti di teleriscaldamento, mentre il 20% è indirizzato alla concessione di finanziamenti alla PA.
Gli invertenti agevolabili con il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica riguardano:
L’agevolazione concessa dal Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica è cumulabile con altre agevolazioni previste da normative comunitarie, nazionali e regionali, entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
Per sapere di più e conoscere le spese ammissibili è disponibile questo articolo.
Il Conto Termico è stato introdotto dal D.M. 28/12/2012 con l’obiettivo di favorire gli interventi che migliorano le prestazioni energetiche degli edifici e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili relativamente impianti di dimensioni medio-piccole, per i quali sono messi a disposizione 900 milioni di euro annui, di cui 200 riservati alla PA.
A differenza delle detrazioni fiscali, si tratta di un sostegno economico diretto, erogato dal Gestore dei Servizi Energetici in rate annuali costanti per una durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento, oppure in un'unica soluzione, se l'importo non supera i 5.000 euro. Per ogni tipologia di intervento sono definite le spese ammissibili, i massimali di costo e il valore dell'incentivo, che varia dal 40 al 65% della spesa sostenuta.
Possono accedere al Conto Termico, direttamente o tramite Esco certificate UNI CEI 11352 che abbia stipulato con il soggetto un contratto di prestazione energetica o di servizio energia:
La versione 2.0 attualmente in vigore ha potenziato il meccanismo di sostegno, consentendo l’accesso anche le società “in house” alla PA e introducendo nuovi interventi di efficienza.
Inoltre, è stata modificata la dimensione degli impianti ammissibili ed è stata facilitata la procedura di accesso diretto per impianti con caratteristiche certificate già approvate in un apposito “Catalogo degli apparecchi domestici”.
È possibile accedere al Conto Termico tramite due modalità:
Quali interventi sono incentivati dal Conto Termico:
Il Conto Termico, inoltre, finanzia il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) per le PA (e le ESCO che operano per loro conto) e il 50% per i soggetti privati e le cooperative di abitanti e quelle sociali.
Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i contributi in conto interesse. Alle PA (escluse le cooperative di abitanti e quelle sociali) è consentito il cumulo degli incentivi con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo del 100% delle spese ammissibili.
La Legge di bilancio 2021 (legge n.178 del 30 dicembre 2020) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 le detrazioni fiscali per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti (il cosiddetto Ecobonus). L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti che possiedono l’immobile oggetto di intervento:
È importante sottolineare che l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’Ecobonus vale per tutti gli immobili posseduti o detenuti dalle imprese, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso. Possono quindi beneficiare delle detrazioni gli immobili strumentali (fabbricati utilizzati per attività di attività tipicamente imprenditoriali), gli immobili merce (fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita), immobili patrimonio (immobili che costituiscono un investimento per l’impresa.
Ecco un elenco degli interventi ammessi all’Ecobonus, con la percentuale di detrazione delle spese relativa.
Per tutti gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali è prevista la possibilità di optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti.
La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali, mentre è cumulabile con specifici incentivi concessi da Regioni, Province, Comuni.
La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto nuove misure per favorire l’ammodernamento della dotazione impiantistica delle imprese, attraverso un credito d’imposta del 10% per l’acquisto di beni strumentali nuovi effettuati dal 16 novembre 2020 fino 31 dicembre 2021.
Il credito d’imposta è un credito che un contribuente vanta nei confronti dello Stato e che può essere utilizzato per pagare debiti nei confronti dell’erario, mediante il principio della compensazione tramite il modello F24.
La misura del credito d’imposta per gli investimenti delle imprese era stata introdotta con la Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) che, all’interno del piano Transizione 4.0 da 20 miliardi, ha abolito i meccanismi del Super e Iper Ammortamento basati sul principio dell’extra deducibilità fiscale, per introdurre la più comoda modalità del credito. In origine l’aliquota di detrazione per i beni strumentali nuovi era fissata al 6%, mentre quest’anno è stata aumentata al 10% (per sapere di più leggi anche Nuovo credito d’imposta del 10% per l’acquisto di beni strumentali).
Tra i beni che possono fruire dell’agevolazioni ci sono:
La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è un’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico per facilitare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, ad esclusione delle attività finanziarie e assicurative.
La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali. I beni devono essere correlati all’attività produttiva svolta dall’impresa.
Le agevolazioni consistono nella concessione di un finanziamento da parte di banche e intermediari finanziari (ai quali bisogna rivolgersi per ottenere il finanziamento) nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi. L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario.
Il finanziamento deve essere:
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2021, dal 1° gennaio 2021 il contributo del MiSe è erogato alle PMI beneficiarie in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato. Attualmente (aprile 2021) su circa
Il sostegno è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dal regolamento comunitario di riferimento.
Il Decreto Fer 1 firmato il 4 luglio 2019 dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Ambiente ha stabilito un meccanismo di incentivazione per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili in vista del raggiungimento dei target al 2030 definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (si veda questo articolo).
Il provvedimento incentiva impianti eolici, idroelettrici e a gas di depurazione (estratto da depuratori e discariche) di nuova costruzione o oggetto di rifacimento totale o parziale di taglia piccola, media e grande; in particolare, quelli di taglia medio-piccola (da 1 kW finno a 1 MW di potenza, per gli impianti fotovoltaici da 20 kW a 1 MW) devono iscriversi agli appositi “Registri” per l’accesso a una tariffa incentivante sull’energia elettrica prodotta e immessa in rete; gli impianti di taglia superiore, invece, devono iscriversi alle Aste al ribasso sulla tariffa incentivante.
La richiesta di accesso agli incentivi può essere fatta solo per gli impianti risultati in posizione utile nelle due graduatorie. Le richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste e le richieste di accesso agli incentivi possono essere inviate esclusivamente tramite il Portale FER-E, accessibile registrandosi all'Area Clienti del sito del GSE.
Il DM del 4 luglio 2019 ha previsto 7 bandi per la partecipazione ai Registri e/o alle Aste, con le prossime tappe che sono comprese tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021 (6° bando) e tra il 30 settembre e il 30 ottobre 2021 (7° bando). In ciascuna delle sette procedure vengono assegnati differenti contingenti di potenza, in funzione della tipologia di impianto.
Per le graduatorie dei Registri, ai fini di ottenere la posizione utile viene data priorità a:
Le tariffe incentivanti, diverse a seconda della potenza e della tipologia dell’impianto (variano da 70 a 150 euro/MWh), sono riconosciute all'energia elettrica prodotta netta immessa in rete, calcolata come minor valore tra la produzione netta e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete.
Sono inoltre previsti due premi aggiuntivi alla tariffa (cumulabili), uno di 12 euro/MWh erogato sull’energia prodotta per gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione installati in sostituzione di coperture di edifici in eternit, il secondo di 10 euro/MWh sulla quota di produzione consumata in sito per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici.
Il Decreto Agosto 2020 ha reintrodotto il Tax Credit per riqualificazione delle strutture ricettive (il cosiddetto “Bonus Alberghi”), una misura che prevede un credito d’imposta pari al 65% per le spese sostenute dalle strutture ricettive nei periodi d’imposta 2020 e 2021 per la riqualificazione dei propri immobili (per sapere di più leggi Ritorna il Bonus alberghi, detrazioni al 65% per le riqualificazioni).
Possono beneficiare dell’agevolazione:
Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, sono agevolabili:
Proseguono anche nel 2021 (e in misura raddoppiata), i contributi statali a fondo perduto per i 7.900 Comuni italiani. Il decreto dell'11 novembre 2020 del Ministero dell’Interno, infatti, ha aggiunto altri 497.220.000 euro ai fondi già stanziati annualmente fino al 2024 dal precedente Decreto del 30 gennaio 2020, che potranno essere utilizzati dalle Amministrazioni Comunali per effettuare investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico (per conoscere tutti i dettagli leggi anche: Nel 2021 raddoppiano i contributi ai Comuni per l’efficientamento energetico).
Per il solo anno 2021, quindi, i Comuni possono beneficiare del seguente contributo, a seconda del numero di abitanti:
Ecco le misure alle quali i contributi sono destinati:
I Comuni che vogliono accedere al contributo devono iniziare l’esecuzione delle opere entro il 15 settembre 2021.