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1 luglio 2019  |  a cura di Industriale Viessmann  |  condividi con

Cumulabilità dei TEE con altri incentivi, ecco cosa sapere

1 luglio 2019
Normative e Agevolazioni

La Guida Operativa sui Certificati Bianchi del GSE fa chiarezza su tutti i requisiti per accedere al meccanismo di sostegno e su quali sono gli altri incentivi “sommabili”.

Il 2018 non è stato un buon anno per i Titoli di Efficienza Energetica (TEE o Certificati Bianchi), il più importante strumento italiano di incentivazione all’efficienza energetica per il settore industriale. Complici anche i complessi meccanismi di accesso al sistema, i dati del Gestore dei Servizi Energetici parlano di 3.832.984 TEE emessi, facendo registrare un calo del 34,4% rispetto al 2017, quando erano stati riconosciuti oltre 5,8 milioni di titoli.

Anche il 2019 sta proseguendo al ribasso con il rilascio di TEE, con 1.418.054 titoli riconosciuti dal GSE da gennaio al 31 maggio (-15% rispetto al 2018).
Gli obiettivi nazionali di risparmio energetico affidati al meccanismo di sostegno rischiano così di essere disattesi.

Proprio per promuovere i TEE è stata rilasciata dal GSE la Guida Operativa ai Certificati Bianchi, prevista già dal DM 11 gennaio 2017 e recentemente approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La guida, una vera e propria “mappa” per navigare all’interno delle regole del sistema, si pone l’obiettivo di fare chiarezza riportando tutte le informazioni utili per la preparazione e la presentazione delle richieste dei titoli, dedicando anche guide settoriali specifiche per alcuni settori (ceramica, vetro, materie plastiche, carta, produzione di energia termica e frigorifera, servizio idrico integrato).

Una parte della Guida riporta i “Chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti”, che sostituiscono il documento pubblicato sul sito del GSE a luglio 2017 e che indicando nel dettaglio le caratteristiche dei soggetti e dei progetti ammissibili e spiegano le metodologie di valutazione dei risparmi.
Un paragrafo importante, che qui sotto riassumiamo, è dedicato alla cumulabilità dei Certificati Bianchi con altre forme di sostegno.

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Incentivi cumulabili e non cumulabili con i Certificati Bianchi

La Guida Operativa ai Certificati Bianchi spiega bene quanto prescrive il DM 10 maggio 2018 sulla cumulabilità di questi incentivi con altre forme di sostegno all’efficienza.
In generale, i Certificati Bianchi presentati dopo l'entrata in vigore del DM 11 gennaio 2017 non sono cumulabili con altri incentivi a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, fatto salvo l'accesso a:
  1. fondi di garanzia e fondi di rotazione;
  2. contributi in conto interesse;
  3. detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature, in tal caso il numero di Certificati Bianchi spettanti è ridotto del 50%.

Nel dettaglio, i Certificati Bianchi NON sono cumulabili con:

  • le detrazioni fiscali;
  • i finanziamenti statali concessi in conto capitale;
  • il credito di imposta per l'acquisto di macchinari e attrezzature;
  • i Programmi operativi interregionali - POI Energia - e Programmi operativi nazionali - PON - in quanto erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico e, dunque, incentivi statali.

I Certificati Bianchi SONO cumulabili con:

  • gli incentivi riconosciuti ed erogati su base regionale, locale e comunitaria per interventi di efficientamento energetico. Infatti, il divieto è relativo al cumulo dei certificati bianchi esclusivamente con altri incentivi “statali”, quindi sono ammessi eventuali incentivi erogati da altri soggetti (ad esempio i POR FESR per i quali il soggetto erogatore è la Regione);
  • le agevolazioni fiscali nella forma del credito d'imposta a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica. Qualora il gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica sia anche utente finale, il gestore-utente finale può usufruire del cumulo dei certificati bianchi con il credito di imposta;
  • il super ammortamento sui beni strumentali introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208); l’iper ammortamento su investimenti innovativi introdotto dalla Legge Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232); l’iper e super ammortamento 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205);
  • finanziamento attraverso lo strumento “Beni strumentali – Nuova Sabatini", istituito dal decreto-legge n. 69/2013 e modificato dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205).

Nel caso in cui per il progetto presentato è stato richiesto il super ammortamento o l’iper ammortamento, o altre forme di detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature, il numero di Certificati Bianchi rilasciati sarà pari al 50% dei titoli conseguiti mediante l’intervento di efficienza energetica.

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