La legge Sblocca Cantieri, da poco approvata definitivamente, consente di affidare direttamente lavori, servizi e forniture fino alla soglia dei 150.000 euro, previa valutazione di tre o cinque preventivi.
Con l’approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati e la firma del presidente della Repubblica, è stato convertito in legge il decreto “Sblocca Cantieri” n. 32 dello scorso 18 aprile, dopo aver accolto una serie di emendamenti già approvati in Senato.
Il provvedimento contiene disposizioni per il rilancio dei contratti pubblici, la facilitazione di interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana, oltre a quelli di ricostruzione dopo eventi sismici.
Il testo della legge è molto articolato e concerne una pluralità di argomenti.
Tra le novità introdotte, sono rilevanti le modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici - o degli appalti - (D.Lgs. n. 50/2016) che, nelle intenzioni, dovrebbero semplificare l’assegnazione degli appalti per la realizzazione di lavori pubblici, servizi e forniture, eliminando o “limando” alcune procedure che avevano lo scopo di garantire la trasparenza ma che determinavano, come effetto collaterale, la stagnazione degli investimenti.
D’ora in avanti, infatti, le Amministrazioni pubbliche potranno commissionare lavori di ammodernamento, manutenzione, forniture e quant’altro, evitando gare d’appalto a favore dell’affidamento diretto.
Ecco i nuovi criteri previsti a seconda del costo delle opere:
- fino ai 40mila euro resta, secondo la normativa attuale, l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture;
- per i lavori di importo compreso tra i 40.000 e i 150.000 euro è previsto l’affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi (per i lavori) o cinque preventivi (per servizi e forniture);
- per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 350.000 euro si prevede una procedura negoziata (una delle procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture prevista dal Codice dei contratti pubblici) senza previa pubblicazione del bando e con la consultazione di almeno 10 operatori, se esistenti, rispettando il criterio della rotazione e con la pubblicazione dell’esito della procedura;
- per lavori di importo uguale o superiore a 350.000 euro e fino a 1 milione di euro si prevede sempre il ricorso alla procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, ma con la consultazione di almeno 15 operatori, anche in questo caso rispettando il criterio della rotazione e con pubblicazione dell’esito finale;
- per i lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro, si deve invece fare ricorso a procedura aperta con bandi pubblici.
Inoltre, la legge Sblocca Cantieri sospende fino a dicembre del 2020 alcune norme del Codice dei contratti pubblici.
In particolare, anche i Comuni non capoluogo di provincia saranno liberi di fare gare direttamente, essendo “congelato” l’articolo 37, comma 4, che prevedeva per queste realtà l’obbligo di bandire gare ricorrendo a una centrale di committenza o alla stazione appaltante unica.
Sospeso fino alla fine del 2020 anche l’articolo 59, comma 1, che prevedeva il divieto di appalto integrato (nel quale il progetto esecutivo è realizzato dall’impresa sulla base del definitivo preparato dal committente), evitando di dover procedere alla gara con il progetto esecutivo.
Le modifiche al Codice dei contratti pubblici sono state introdotte “a titolo sperimentale” e il Governo dovrà valutare, entro il 30 novembre 2020 l’impatto della sospensione delle norme presentando alle Camere una relazione sui suoi effetti.
Il parlamento deciderà in seguito se mantenere o meno tali cambiamenti.
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