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24 giugno 2019  |  a cura di Industriale Viessmann  |  condividi con

Chi può beneficiare del Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica

24 giugno 2019
Normative e Agevolazioni

È operativo da maggio il portale di Invitalia per presentare domande di finanziamento a tasso agevolato o di garanzia su prestiti. Sono interessate aziende Esco e PA.

Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica è un incentivo statale introdotto quasi cinque anni fa, con il Decreto Legislativo 102 del 2014, e disciplinato in seguito con il decreto interministeriale del 22 dicembre 2017.
Solo da poco, però, è diventato operativo con la possibilità inoltrare le domande per l’accesso al sostegno sulla piattaforma online di Invitalia, previa registrazione ai servizi online dell’Agenzia nazionale di proprietà del Ministero dell’Economia.

Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica è un fondo rotativo, ossia finanziato da risorse pubbliche che sono via via reintegrate dalle somme restituite da chi ne ha beneficiato, destinato al credito a tasso agevolato o alla garanzia di prestiti.

Si pone l’obiettivo di spingere gli investimenti privati e di istituti finanziari riducendo le difficoltà di accesso al credito (per scoprire come trovare le risorse per investire leggi la guida “Finanziare l’efficienza energetica”).
Nello specifico, il Fondo parte con una dotazione finanziaria di 185 milioni di euro, che diventeranno 310 milioni nel 2020 per poi crescere ulteriormente negli anni a seguire. Il Piano Nazionale Energia e Clima prevede che sia attivo fino al 2030.

Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica è destinato:

  • per il 70% a finanziamenti a tasso agevolato
  • e per il restante 30% alla concessione di garanzie su operazioni di finanziamento.

Secondo le aspettative, l’effetto “leva” della misura sarà del 5,5, ossia per ogni euro erogato saranno mobilitati 5,5 euro di investimenti, per un valore complessivo di investimenti in efficienza di 1,7 miliardi di euro nel prossimo anno.

A chi è destinato il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica?

Il FNEE è destinato a favorire gli interventi di efficientamento energetico effettuati da:
  • Imprese (fermo restando le limitazioni previste dal Regolamento GBER dal Regolamento De minimis (art 1). In particolare sono escluse imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli);
  • Pubblica Amministrazione;
  • Esco (Energy Service Company).

Le imprese e le Esco devono avere queste caratteristiche:

  • essere costituite da almeno due anni ed essere iscritte nel registro delle imprese;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
  • tenere una contabilità separata;
  • rispettare la clausola di Deggendorf, che vieta l’erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione europea;
  • non trovarsi nelle condizioni di “impresa in difficoltà;
  • esser in regola con le normative vigenti;
  • per le Esco: essere in possesso della certificazione UNI CEI 11352.

Le agevolazioni concesse:

Le imprese e le Esco possono usufruire dell’agevolazione sia sotto forma di finanziamento che di garanzia. Nel caso della PA, invece, l’agevolazione è quella del finanziamento.

La garanzia per imprese ed Esco è prevista su singole operazioni di finanziamento, comprensive di capitale e interessi, e copre fino all’80% dei costi agevolabili compresi tra 150.000 e 2.500.000 euro, con una durata massima di 15 anni.

Il finanziamento a tasso agevolato dello 0,25% copre fino al 70% (nel caso di imprese ed Esco) dei costi agevolabili per importi compresi tra 150.000 e 4.000.000 euro, per una durata massima di 10 anni. Per la PA, invece, la copertura è di un massimo del 60% dei costi (80% nel caso di infrastrutture, compresa l’illuminazione pubblica) per importi compresi tra 150.000 e 2.000.000 euro, per una durata massima di 15 anni. Il soggetto beneficiario deve garantire la copertura finanziaria dell’intervento per la quota non coperta dall’agevolazione.

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Spese ammissibili

Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica è destinato a interventi per la riduzione dei consumi di energia in impianti e processi industriali, per la realizzazione e l’ampliamento di reti di teleriscaldamento, per l’efficientamento di servizi e infrastrutture pubbliche (inclusa l’illuminazione pubblica), per la riqualificazione energetica degli edifici.

Le spese ammissibili comprendono:

  • consulenze nella misura massima del 10% delle spese ammissibili (progettazione fabbricati e impianti, direzione lavori, collaudi, implementazione di sistemi di gestione energetica, studi di fattibilità, attestato di prestazione energetica e diagnosi energetica degli edifici pubblici);
  • impianti, macchinari e attrezzature, inclusi i sistemi di telegestione e monitoraggio dei consumi;
  • interventi sull’involucro edilizio comprensivi di opere murarie (inclusi gli interventi di mitigazione del rischio sismico, se effettuati su edifici interessati a opere di efficientamento energetico);
  • infrastrutture (opere civili, supporti, linee di adduzione dell’acqua ed elettriche, del gas e della biomassa necessari al funzionamento dell’impianto, sistemi di misura del funzionamento dell’impianto).

Non sono ammissibili le spese per beni acquisiti attraverso locazione finanziaria né quelle per macchinari, impianti e attrezzature usati.

Inoltre, non sono ammissibili le spese notarili e relative a imposte, tasse o scorte né quelle per la consulenza specialistica da parte di amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario.

Le agevolazioni del Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica sono cumulabili con altri incentivi compatibilmente con i limiti contenuti delle normative europee del Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) e del regime “de minimis”.

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