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29 aprile 2024  |  a cura di Industriale Viessmann  |  condividi con

Industria 5.0 promuove efficienza energetica e autoproduzione rinnovabile

29 aprile 2024
Agevolazioni Fiscali Efficientamento

Industria 5.0 promuove efficienza energetica e autoproduzione rinnovabile
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Il nuovo piano Transizione 5.0, o Industria 5.0, agevola con il credito d’imposta l’acquisto di beni strumentali e di impianti per la produzione di energia rinnovabile per l’autoconsumo. La condizione è che si ottenga un risparmio minimo sui consumi energetici.

 

Indice:

1. Il decreto che pone le basi per Industria 5.0
2. Gli obiettivi del piano Industria 5.0
3. A chi è rivolto il piano Industria 5.0
4. Come funziona il nuovo credito d’imposta
5. Gli investimenti ammessi
6. Cosa serve per accedere al credito d’imposta 5.0

 

1. Il decreto che pone le basi per Industria 5.0

Il Decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” entrato in vigore alla stessa data con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce il Piano Transizione 5.0 (o Industria 5.0), una nuova versione potenziata del piano 4.0 che incentiva investimenti in beni strumentali e digitali tramite credito d’imposta. Le risorse complessive a disposizione ammontano a 6,3 miliardi di euro che si aggiungono ai 6,4 miliardi previsti dalla Legge di bilancio, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025.

La condizione per accedere alla nuova versione 5.0 del credito d’imposta (una misura che consente alle imprese di ridurre l’imposta sugli utili con il meccanismo della compensazione) è che gli investimenti comportino una riduzione dei consumi energetici della struttura o del processo produttivo coinvolti, tramite progetti di digitalizzazione e l’installazione di nuovi impianti. Va precisato che il piano Transizione 5.0 non sostituisce il 4.0, ma lo affianca (e i due incentivi non sono cumulabili): la versione 4.0, infatti, resta in vigore fino al 31 dicembre 2025 (oppure fino al 30 giugno 2026 con “prenotazione” entro dicembre 2025).

Per la partenza concreta del piano Industria 5.0 mancano ancora alcuni tasselli, in particolare i Decreti attuativi e la Legge di conversione dello stesso Decreto, che dovrà essere emanata entro 60 giorni. L’articolo 38 del DL 19/2024 specifica, comunque, tutte le condizioni generali del nuovo incentivo. Vediamo cosa dice.

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2. Gli obiettivi del piano Industria 5.0

Il Decreto 19/2024 vuole stimolare l’innovazione digitale e green aprendo un nuovo ciclo per gli investimenti in beni materiali strumentali materiali e immateriali per il biennio 2024-2025. Pur incentivando lo stesso tipo di interventi previsti da Industria 4.0 (i beni specificati negli Allegati A e negli Allegati B della Legge 232/2016), in questo caso a essere agevolato è l’efficientamento energetico e non l’efficienza produttiva, obiettivo del piano Industria 4.0.

In particolare, l’accesso al credito d’imposta è vincolato a una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% della struttura in cui i beni sono stati installati, oppure a una riduzione dei consumi dei processi coinvolti non inferiore al 5%. 

Per garantire che l’agevolazione sia effettivamente fruita in seguito al miglioramento dell’efficienza energetica, il piano Transizione 5.0 prevede un iter di certificazione piuttosto stringente, con alcune comunicazioni obbligatorie da inviare al GSE (prima e post intervento), certificazioni da parte di valutatori esterni e una relazione del revisore dei conti a investimento concluso

 

3. A chi è rivolto il piano Industria 5.0

Il nuovo Piano Transizione 5.0 è destinato a qualsiasi impresa che intende effettuare progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici in strutture produttive ubicate nel territorio italiano. Possono accedere al credito d’imposta imprese di qualsiasi forma giuridica, settore e dimensione, che rispettano gli obblighi previdenziali e assistenziali e i requisiti per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono escluse le imprese in difficoltà finanziaria o che abbiano subito sanzioni interdittive. Gli investimenti devono avvenire nel biennio 2024-2025.

 

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4. Come funziona il nuovo credito d’imposta

Il credito d’imposta previsto da Industria 5.0 prevede tre livelli di spesa (fino a 2.5 milioni di euro, da 2,5 a 10 milioni e da 10 a 50 milioni), per ognuno dei quali sono assegnate aliquote che crescono in funzione della riduzione dei consumi. Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, ad esempio, l’aliquota è del 35% se i risparmi di energia sono quelli minimi stabiliti (3% per il sito produttivo oppure 5% per l’impianto), mentre l’aliquota sale fino al 45% se la riduzione dei consumi arriva al 10% (o al 15% per il singolo processo). Le aliquote sopra i 2,5 milioni di euro si calcolano solo sulla parte eccedente dell’investimento.


Nella tabella sottostante riepiloghiamo le percentuali del credito di imposta: 

Soglia investimento

Aliquota con riduzione consumi del 3% o 5%

Aliquota con riduzione consumi del 6% o 10%

Aliquota con riduzione consumi del 10% o 15%

Fino a 2,5 milioni €

35%

40%

45%

Da 2,5 a 10 milioni €

15%

20%

25%

Da 10 a 50 milioni €

5%

10%

15%

 

Il risparmio energetico ottenuto viene misurato su base annuale con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, non considerando variazioni dei volumi produttivi e condizioni esterne che influiscono sul consumo stesso.

Per le imprese di nuova costituzione il risparmio energetico conseguito sarà calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, come specificherà un successivo Decreto attuativo.

Per come è strutturata, l’agevolazione fiscale di Industria 5.0 è particolarmente vantaggiosa per le imprese che non hanno ancora effettuato investimenti innovativi in digitalizzazione, perché le tecnologie ammesse sono le stesse incentivate dal piano 4.0, ma il credito d’imposta 5.0 è più alto.

 

5. Gli investimenti ammessi

Il piano Industria 5.0, come abbiamo ricordato, riguarda gli investimenti già previsti per Industria 4.0, aggiungendo però il criterio del risparmio energetico certificato. Sono introdotte, inoltre, nuove tipologie di interventi.
Ecco, in sintesi, tutti gli interventi ammessi:

  • Beni strumentali materiali nuovi (macchinari) e immateriali (software) già incentivati con il piano Industria 4.0 (allegati A e B della Legge 232/2016), a cui si aggiungono i sistemi di monitoraggio dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o che consentono la raccolta e l’elaborazione dei dati, anche provenienti dalla sensoristica IoT, oltre a software gestionali acquistati insieme ai precedenti.
  • Beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destina all’autoconsumo compresi i sistemi per l’stoccaggio dell’energia (fotovoltaico con accumulo). Sono escluse le biomasse. Gli impianti fotovoltaici devono essere prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea e, se superano determinate soglie di rendimento, possono godere di aliquote del credito d’imposta maggiorate.
  • Spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica, nel limite del 10% degli investimenti complessivi e nel limite massimo di 300.000 euro.

 

6. Cosa serve per accedere al credito d’imposta 5.0

Per fruire del credito d’imposta di Industria 5.0, come abbiamo accennato sopra, sono necessarie diverse procedure e documenti, sia ante che post intervento. Tutte le precisazioni su queste procedure saranno definite con i Decreti attuativi successivi.

L’iter, di massima, si comporrà dei seguenti passaggi. Sarà necessario prima di tutto effettuare la misurazione ex ante dei consumi e produrre una descrizione del progetto con i relativi costi, oltre a una certificazione da parte di un professionista indipendente abilitato (EGE certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o di una ESCO certificata secondo la norma UNI CEI 1135) sulla riduzione dei consumi ottenibile. A questo punto sarà possibile presentare la domanda per via telematica al GSE per la “prenotazione” del credito d’imposta teorico spettante.

Bisognerà poi inviare comunicazioni periodiche sull’implementazione del progetto e, a progetto concluso, bisognerà fornire una comunicazione ex post con la certificazione del risparmio conseguito, effettuata sempre da un valutatore indipendente; sulla base di questa verrà calcolato il credito effettivo spettante.

 

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