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13 marzo 2020  |  a cura di Industriale Viessmann  |  condividi con

Veneto: oltre 13 milioni di euro per l’efficienza energetica delle PMI

13 marzo 2020
Efficienza Energetica

A metà aprile apre il bando per migliorare l’efficienza dei cicli produttivi e installare impianti di cogenerazione e a fonti rinnovabili. Il contributo copre fino al 30% dei costi.

Il prossimo 15 aprile la Regione Veneto aprirà un bando destinato a favorire il contenimento della spesa energetica, la riduzione delle emissioni climalteranti e la valorizzazione delle fonti rinnovabili nelle imprese regionali.
L’ambito degli interventi di efficientamento energetico soggetto al sostegno economico è davvero ampio, comprendendo i processi produttivi, la produzione di energia per l’autoconsumo (cogenerazione e sistemi a fonti rinnovabili), l’efficientamento degli immobili e la realizzazione di Diagnosi Energetiche.

Hanno diritto all’agevolazione le micro, piccole e medie imprese, ossia le realtà che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Inoltre, l’impresa deve essere regolarmente iscritta come “attiva” al Registro delle Imprese da almeno 12 mesi alla data di apertura del bando. Il progetto deve riguardare un’unità operativa o più unità operative con sede in Veneto.

L’agevolazione, erogata come contributo a fondo perduto, copre il 30% della spesa ammissibile, con un limite massimo erogato di 150.000 euro (corrispondente a una spesa complessiva di 500.000 euro). È previsto un investimento minimo da parte delle imprese, che non dovrà essere inferiore a 80.000 euro.
Lo stanziamento complessivo messo a disposizione dal bando della Regione Veneto è di oltre 13 milioni di euro (precisamente 13.346.990) e la domanda potrà essere inoltrata dalle ore 10.00 del 15 aprile 2020 fino alle ore 17.00 del 10 settembre 2020.

Per quali interventi si può richiedere il contributo

Innanzitutto, per poter accedere al bando il progetto deve essere preceduto da una Diagnosi Energetica conforme all’allegato 2 al Decreto Legislativo n. 102 del 2014, con l’obiettivo di individuare gli interventi da effettuare. Possono essere presentate Diagnosi Energetiche eseguite a partire dal 19 luglio 2016, ma sono ammissibili per il contributo le spese per le Diagnosi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (per sapere tutto sull’argomento è disponibile la nostra Guida alla Diagnosi Energetica).

Gli interventi ammissibili, che devono rientrare tra quelli suggeriti dalla Diagnosi, sono i seguenti:

  • installazione di impianti di cogenerazione e di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile finalizzati all'autoconsumo, cioè destinati a produrre energia utilizzata per lo svolgimento dell’attività dell'impresa nell’unità operativa oggetto dell’intervento (il fabbisogno energetico dell’impresa deve essere maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto);
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  • sostituzione di macchinari o componenti che comportino una riduzione dei consumi elettrici/termici;
  • sostituzione di cicli produttivi con cicli che comportino una riduzione dei consumi elettrici/termici;
  • installazione di sistemi e componenti (ad esempio motori elettrici, inverter, rifasamento, sostituzione di gruppi di continuità, sistemi di controllo) in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi;
  • installazione di dispositivi per il riutilizzo dell’energia/calore recuperati dai cicli produttivi;
  • interventi di tipo “soft” (ad esempio sistemi per il monitoraggio dei consumi energetici), ma solo se effettuati con la realizzazione di interventi di tipo “hard” (come la riconfigurazione/sostituzione di macchinari, l'inserimento di nuovi filtri/motori);
  • interventi per l'efficientamento energetico degli edifici (infissi, isolanti, materiali per l’eco-edilizia, coibentazioni);
  • sostituzione degli apparecchi illuminanti con tecnologie LED e/o installazione di dispositivi autonomi per il controllo dell'accensione, della regolazione e dello spegnimento (sensori di presenza e/o prossimità, fotocellule, timer).

Il progetto di efficientamento nel suo complesso deve essere in grado di garantire un risparmio minimo del 9% sul fabbisogno annuo di energia dell’azienda; gli impianti di cogenerazione e quelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili non sono da considerare nel computo del risparmio energetico.
Infine, il bando prevede che a conclusione degli interventi sia valutato il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Diagnosi Energetica iniziale, anche in termini di risparmio energetico e di emissioni evitate. Questa valutazione potrà essere fatta attraverso una relazione tecnica oppure tramite una ulteriore Diagnosi eseguite successivamente alla conclusione degli interventi.

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