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3 dicembre 2019  |  a cura di Industriale Viessmann  |  condividi con

Si avvicina la scadenza per la Diagnosi Energetica

3 dicembre 2019
Audit Energetico

Entro il 5 dicembre i soggetti obbligati (grandi imprese ed energivore) dovranno aver effettuato la Diagnosi Energetica, per inviarla all’Enea entro il 22 dicembre.

Entro il prossimo 5 dicembre le grandi imprese e quelle energivore devono eseguire la Diagnosi Energetica, trasmettendola all’Enea entro il 22 dicembre. La Diagnosi è prevista ogni quattro anni e questa è la seconda “tornata”, dopo la novità normativa del Decreto Legislativo 102 del 2014 che ha introdotto l’obbligo a partire dal 2015.

La Diagnosi Energetica rappresenta il principale strumento a disposizione delle aziende per avviare un percorso di efficientamento energetico. Con questo audit, infatti, si scatta una fotografia dettagliata del fabbisogno energetico aziendale, suddiviso in tutte le sue utenze, e si individuano gli interventi prioritari per un miglioramento che conduca a ridurre il fabbisogno e i costi dell’energia.

Ricordiamo che i soggetti obbligati alla Diagnosi Energetica sono:

  • le grandi imprese che occupano più di 250 persone e hanno un fatturato superiore ai 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo superiore ai 43 milioni;
  • le imprese energivore, indipendentemente dalle dimensioni, scritte nell’elenco annuale della CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali).
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Sono esonerate dall’obbligo le aziende che hanno adottato un sistema di gestione dell’energia secondo gli standard EMAS, ISO 50001, En ISO 14001, sempre che nel sistema sia inclusa una Diagnosi Energetica conforme a quanto stabilito dal Decreto 102/2014.
Le imprese che non sono in possesso di Diagnosi valida, sono tenute a verificare ogni anno la propria appartenenza alle categorie obbligate, per poter adempiere all’obbligo entro il 5 dicembre dell’anno in corso.

Rispetto alla prima scadenza d’obbligo delle Diagnosi, avvenuta quattro anni fa, l’importante novità di questo secondo “bollino” è rappresentato dall’obbligo di misura dei consumi energetici. I dati contenuti nel documento, infatti, non devono più basarsi su consumi stimati o rilevati una tantum, ma rilevati tramite un piano di monitoraggio basato su campagne di misura o strumentazione fissa.

L’Enea ha predisposto nei mesi scorsi un nuovo portale dedicato alle imprese per la trasmissione delle Diagnosi Energetiche (si chiama Audit102) pensato per semplificare il lavoro dei soggetti interessati. Il nuovo sito, che richiede necessariamente una nuova registrazione, ha introdotto le seguenti nuove funzioni:
  • registrazione e trasmissioni delle Diagnosi Energetiche a cura delle imprese per i siti di propria titolarità (ogni impresa si registra utilizzano il Codice Fiscale che la individua univocamente ed è utilizzato anche come username);
  • obbligo di registrazione per i soggetti incaricati della redazione delle Diagnosi (Esco, EGE, Energy Auditor, Ispra) o della trasmissione della documentazione ISO 50001/14001;
  • possibilità della trasmissione delle Diagnosi a cura dei soggetti incaricati.

Le imprese che risultano obbligate come “grandi imprese” devono indicare se risultano anche “energivore”. L’Enea sottolinea come sia importante che l’indirizzo di posta elettronica (non PEC) inserito in fase di registrazione sia costantemente presidiato, perché ogni comunicazione sarà spedita a quell’indirizzo.

La clusterizzazione dei soggetti obbligati alla Diagnosi Energetica

Di particolare rilievo sono le novità introdotte sul sito dell’Enea per la cosiddetta clusterizzazione, ossia il raggruppamento di diversi siti/imprese che fanno capo alla stessa realtà. In fase di registrazione, un’impresa deve specificare se è monosito o multisito, caricando in quest’ultimo caso il foglio cosiddetto di “clusterizzazione” (c’è un modello di supporto sul sito Enea dedicato alle Diagnosi Energetiche) per il campionamento di una selezione significativa di siti per diverse fasce di consumo. Per le imprese che fanno parte di un gruppo societario, è possibile registrarsi come capogruppo (non necessariamente deve trattarsi dell’impresa controllante) e caricare il foglio di clusterizzazione, includendo tutte le imprese che intendono adempiere insieme all’obbligo. Le imprese del gruppo che risultano soggetti obbligati possono comunque procedere autonomamente alla registrazione sul portale Enea.

Per saperne di più leggi:  GUIDA ALLA DIAGNOSI ENERGETICA

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